I genitori devono conoscere i luoghi ed i posti dove i figli minori si intrattengono, per poter valutare se esistono pericoli, ed impedire l”utilizzo di quegli spazi.
Molti ragazzini amano giocare a pallone in qualsiasi spazio permetta loro di rincorrere la palla, senza preoccuparsi delle insidie e delle trappole che il luogo possa presentare. In pratica qualsiasi posto è buono per dare calci ad una palla.
Succedeva, così, che alle 22,30 di una sera d’estate, il minore F. giocava a pallone con alcuni coetanei nel cortile dell’edificio condominiale, quando urtava accidentalmente contro la copertura in vetro dei box, riportando lesioni al volto. I genitori del minore avevano denunciato il Condominio e l’amministratore del condominio, perché quella copertura in vetro, con la superficie scoperta tagliente, costituiva, a loro giudizio, una pericolosissima insidia capace di provocare danni.
I genitori, in pratica, in sede giudiziale, sostenevano la pericolosità dell’ambiente e la conseguente responsabilità del Condominio e del suo amministratore, per cui chiedevano a costoro il risarcimento dei danni.
Nel caso prospettato, secondo quanto hanno accertato i Giudici, il minore F. si era intrattenuto ed aveva giocato nel cortile di un palazzo (nel quale peraltro neppure abitava).
Il cortile non era adibito a spazio ricreativo, ma esclusivamente a parcheggio.
Il minore si era introdotto in ora serale in tale spazio, che era protetto da apposito cancello, che veniva chiuso alle ore 20,30. Alla luce di tali circostanze di tempo e di luogo, la Corte territoriale ha osservato che solo l’arbitrario comportamento del minore F., il quale aveva impropriamente utilizzato il cortile destinato a parcheggio di autovetture, aveva determinato l’insorgere di una situazione di pericolo, altrimenti insussistente, sfociata poi nell’evento lesivo.
L’assoluta arbitrarietà del comportamento del minore e l’omessa vigilanza dei suoi genitori era tale da interrompere il nesso causale tra cosa e danno, consentendo così di escludere qualsiasi responsabilità del Condominio. Praticamente la Corte ha ritenuto il comportamento del minore e la condotta dei genitori la sola causa capace di generare l’evento dannoso, considerando, circostanza del tutto irrilevante, l’eventuale insidia del cortile, perché la destinazione del cortile era ad uso esclusivo di parcheggio di autovetture e non destinato a parco giochi.
In effetti la Cassazione con la sentenza del 2008, n. 24804 , ha statuito che in caso di danno subito per l’imprudenza del danneggiato la causa non può essere cercata nell’ambiente circostante, ma nel comportamento dei soggetti interessati.





