In caso di separazione, e se entrambi i genitori sono idonei a svolgere il loro ruolo, la “spunta” chi dedica più tempo ai figli e concede meno deleghe alla bab-ysitter.
Il caso
Il Tribunale di Trani pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra un uomo e una donna e affida i figli minori al padre.
La madre impugna la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, chiedendo per lei l’affidamento dei due figli. La Corte barese, con sentenza, affida alla donna i due bambini, fermo restando il giudizio per cui nessuno dei due genitori appariva inidoneo all’affidamento.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il padre.
Decisione
La ragione fondamentale, ricavabile dalla sentenza nel suo complesso, per cui la Corte barese affida i due minorenni alla madre, consiste nel fatto che ella, anche dopo la separazione, ha svolto effettivamente, nei limiti di tempo che le erano concessi dal regime di visita, il ruolo materno, tenendo con sè i figli ogni giorno, accudendoli e curandone i rapporti con l’ambiente esterno; per contro, il padre, per necessità o per qualsiasi altro motivo, ha avuto un ruolo meno incisivo, delegando a terzi (nonna, baby-sitter) molte funzioni che bambini di quella età attendono solitamente dalla madre.
Questa circostanza, basata su dati che la Corte di merito ritiene incontrovertibili (relazioni, ammissioni delle parti), concorre a determinare l’esigenza, manifestata dai due minori e specialmente dal più piccolo, di vivere con la madre. Pertanto, l’affidamento alla madre avviene nell’esclusivo interesse dei minori. Infatti, dopo avere motivato le ragioni dell’affidamento, il Giudice d’Appello afferma che non esistono elementi contrari, nei confronti della signora sotto il profilo della sua idoneità a svolgere il ruolo materno, realizzando forse la consapevolezza che i due figli avevano forte bisogno della sua presenza quotidiana.
In conclusione, la Corte di Bari perviene a tale decisione, pur ritenendo la sostanziale idoneità di entrambi i genitori a svolgere correttamente il proprio ruolo nei confronti dei figli, perché la madre accudiva i suoi figli senza delegare ad altri i suoi compiti.
La Cassazione, sez. I civile, con la sentenza 17-01-2003, n.648 ha voluto stabilire il principio che in caso di “parità” tra due genitori ad accudire i figli, ciò che fa la differenza è la vicinanza e il contatto diretto con i figli, per cui la delega alla baby-sitter della prole è rilevante ai fini della decisione sull’affidamento.





