Caduta di un minore in un parco giochi

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I genitori di un bambino minore, denunciavano il Comune affinchè fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta del figlio minore mentre si trovava sullo scivolo sito all’interno del parco comunale.

Sia nella prima fase del giudizio, sia la Corte di appello condannava il Comune al risarcimento del danno. Osservava la Corte territoriale che lo scivolo si trovava all’interno di un’aiuola in terra battuta, coperta con poca sabbia, e che alla base dello stesso vi era una concavità.

Da tanto la Corte deduceva che il Comune non aveva proceduto alla sistemazione ed al riempimento della zona, da ritenere tanto più necessaria in quanto frequentata da bambini. Doveva ritenersi ovvio, infatti, che la non corretta postura dei piedi di un bambino in fase di caduta “rientravano nel novero dei rischi prevedibili”, non potendosi pretendere dai piccoli un’adeguata perizia. Rileva il Comune che la responsabilità della pubblica amministrazione è stata dedotta dalle condizioni del terreno, ritenuto fonte di un pericolo occulto. Nel caso di specie, invece, l’ostacolo era visibile ed evitabile, per cui i genitori avrebbero potuto proteggere il loro figlio dal rischio di cadute.

Secondo il Comune, il bene pubblico aveva costituito, nella specie, solo l’occasione e non la causa dell’incidente, non essendosi verificata alcuna anomalia. Lo scivolo, infatti, doveva essere usato secondo la sua funzione e sotto la vigilanza degli adulti. La sentenza, quindi, avrebbe errato nella ricostruzione del nesso di causalità, ritenendo che l’esistenza di un fondo di terra battuta con radi cespugli potesse essere stato causa del danno. La più recente giurisprudenza è andata ponendo in evidenza, su questo punto, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell’evento dannoso e dall’altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa.

Questa Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l’ordinaria diligenza. Osserva questo Collegio, infatti, che la caduta di un bambino di tre anni e mezzo di età da uno scivolo in ora notturna è un evento certamente prevedibile ed evitabile con un grado normale di diligenza.

Il fatto che ai piedi dello scivolo vi fosse una buca che aumenta il rischio di cadute pericolose non fa che rendere ancora più prevedibile l’evento dannoso. In altri termini, un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambino così piccolo, in ora notturna (e perciò priva di luce solare) in un parco giochi e gli consente di giocare su di uno scivolo ai piedi del quale c’è una buca, deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell’altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l’esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare. Il ricorso del Comune, pertanto, con la sentenza della Cassazione civile, sez. III, sentenza 26.05.2014 n° 11657, è accolto.
(Fonte foto: Rete Internet)

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