La responsabilità dei genitori, circa la vigilanza sull”operato dei figli minori, determina l”esito di una sentenza
Un minore alla guida di un ciclomotore viene fermato dai carabinieri. I militari, nel controllare i documenti in possesso del ragazzo, riscontrano che il ciclomotore è “truccato” ed è di proprietà della madre. Il ciclomotore viene sottoposto a sequestro e successivamente ne viene ordinata anche la confisca. In linea generale ciò non sarebbe stato possibile perchè l’art. 213, del codice della strada, esclude la misura della confisca qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa” (Cass. 7268/00; v. inoltre utilmente Cass. 9493/00 e Cass. 18469/07).
Il Caso
Il giudice di pace di Pordenone con sentenza del 4 ottobre 2005 annullava l’ordinanza del Prefetto di Pordenone con la quale, a seguito della violazione dell’art. 97 CdS, erano stati disposti la confisca di un ciclomotore sequestrato e il pagamento della sanzione amministrativa e delle spese di custodia. Rilevava che ai sensi dell’art. 213 CdS la sanzione accessoria della confisca non è applicabile nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà del trasgressore.
Il Prefetto di Pordenone ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la madre del minorenne conducente del veicolo, a lei intestato, era responsabile in via diretta della violazione contestatale.
La Corte coerente con le sentenze precedentemente emanate e per dare continuità al proprio orientamento in materia, afferma, ancora una volta, che “In caso di violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto, incapace ex lege, di essa risponde in via diretta, a norma dell’art. 2, della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art. 194), colui che era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, che, pertanto, non può essere considerato persona estranea alla violazione stessa”.
Ne consegue che, in caso di circolazione di minore alla guida di ciclomotore non rispondente alle prescrizioni indicate nel libretto di circolazione, ben può essere ordinata la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore in relazione alla violazione dell’art. 97, del Codice della Strada, senza che sia applicabile, nella specie, l’art. 213, comma sesto, dello stesso codice, che esclude detta misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa”.
La Cassazione civile con la sentenza del 14.10.2009 n° 21881, ha messo in evidenza come la responsabilità dei genitori, circa la vigilanza sull’operato dei figli minori, possa determinare l’esito di una sentenza.
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