Il maestro punisce il gesto obbligando il ragazzo a girare carponi in aula, alla presenza degli altri alunni, e ad emettere suoni simili a grugniti. Tale punizione non ha finalità educativa.
Il maestro elementare viene condannato per avere abusato dei mezzi di correzione in danno dell’alunno della terza classe della scuola elementare. Infatti il maestro aveva costretto l’alunno a girare carponi in aula i e ad emettere suoni simili a grugniti.
Rilevavano i giudici che l’insegnante, al quale il piccolo alunno aveva indirizzato un suono di dileggio con la bocca, aveva imposto a quest’ultimo la condotta sopra descritta, la quale, ad avviso dei medesimi giudici, integrava sotto ogni profilo il delitto di abuso dei mezzi di correzione.
Ricorre per cassazione il maestro, osservando che, considerato anche il contesto culturale-ambientale in cui era collocato l’istituto scolastico, la lezione di forte contenuto simbolico imposta all’alunno, che aveva gravemente compromesso la credibilità dell’insegnante davanti alla scolaresca, era perfettamente adeguata alle esigenze del caso, a pena di minare i percorsi educativi che dovevano informare il rapporto tra insegnante e alunni.
Il ricorso è manifestamente infondato secondo la Corte di cassazione, sent. 2 aprile 2014 n. 15149.
Il maestro deduce che l’imposizione fatta al piccolo alunno di girare a carponi per l’aula emettendo grugniti aveva esclusive finalità educative tendendo a evidenziare di fronte alla scolaresca e allo stesso alunno la natura dell’offesa arrecata alla funzione docente.
Al riguardo, in tema di abuso di mezzi di correzione e di disciplina, di cui all’art. 571 cod. pen., va ripetuto che mentre non possono ritenersi preclusi quegli atti di pressione morale che risultino adeguati alla finalità di rafforzare la proibizione di comportamenti di indisciplina gratuita o insolente idonei a minare la credibilità e l’effettività della funzione educativa, o anche quelli di coercizione fisica meramente impeditivi di condotte violente da parte del discente, integra la fattispecie criminosa in questione l’uso di un mezzo, vuoi di natura fisica, psicologica o morale, che abbia come effetto l’umiliazione del soggetto passivo, posto che l’intento educativo va esercitato in coerenza con una evoluzione non traumatica della personalità del soggetto cui è rivolto; con la precisazione che con riguardo ai bambini il termine "correzione", presente nella dizione normativa, va inteso come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo.
Non è dubitabile che nella specie l’imposizione di una condotta fisica di per sé gravemente umiliante, quale quella sopra descritta, al di là degli intenti educativi corrispondeva oggettivamente alla riproduzione di un dileggio che il bambino, dopo averlo indirizzato al docente, era stato costretto a rivolgere a se stesso al cospetto dei suoi compagni di classe, con ben più accentuata ripercussione, per le modalità imposte, sul piano psicologico e sulla sua sfera di onorabilità, che è patrimonio anche dei minori, rispetto alla impertinente "offesa" recata al prestigio del maestro.
Appare del tutto fuori centro il riferimento fatto dal maestro al contesto "bullistico", alimentato dall’area territoriale "mafiosa", in cui a suo avviso andava inquadrata la condotta incriminata; osservazione, questa, non solo palesemente avventata, avuto riguardo anche alla tenera età dell’alunno, ma comunque espressione della distorta idea che di fronte a simili contesti "bullistici" possa reagirsi con metodi che finiscono per rafforzare il convincimento che i rapporti relazionali (scolastici o in genere sociali) debbano essere risolti sulla base di rapporti di forza o di potere.
Dall’accertata condotta prevaricatrice del maestro è derivato, come esattamente osservato dai giudici di merito, un evidente pericolo per la salute del bambino, dimostrato dai turbamenti di cui hanno riferito gli allarmati genitori, risultando dunque pienamente integrata la fattispecie contestata.
(Fonte foto: Rete Internet)





