Accusare la maestra di usare metodi hitleriani può integrare gli estremi dell”ingiuria o della diffamazione.
Il caso
Una maestra di scuola elementare è stata denunciata da una mamma di una sua alunna perché la maestra l’avrebbe offesa nell’onore e nel decoro, dicendole che essa insegnava alla figlia di mentire. La maestra assolta dal Tribunale ma condannata in Appello, porta la questione in Cassazione.
La maestra in sede difensiva sostiene che era stata offesa e provocata dalla mamma dell’alunna, tanto è vero, che la stessa mamma della bambina aveva ammesso d’aver qualificato il metodo d’insegnamento della maestra con il termine di "hitleriano", tanto che l’insegnante aveva, prima minacciato di chiamare i carabinieri e poi pronunciato la frase ritenuta offensiva.
Pertanto l’espressione costituiva legittima reazione e la maestra doveva esser dichiarata non punibile.
Deve osservarsi che la Suprema Corte con la Sentenza del 21 gennaio 2008, n. 3131 riconosce che tra la mamma dell’alunna e la maestra era intervenuto un "acceso scontro verbale", avente ad oggetto l’opportunità o meno di adottare determinati provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunna, caratterizzato da un "atteggiamento di sostanziale chiusura e prevenzione" da parte della mamma nei confronti dell’insegnante, cui si contestavano, alla presenza del direttore dell’istituto e della stessa minore, non corretti metodi didattici e disciplinari.
In tale contesto dialettico aver attribuito alla maestra criteri formativi inappropriati e non convenienti, adoperando l’epiteto "hitleriano" per qualificare il comportamento professionale dell’insegnante, non può non considerarsi fatto ingiusto che, per le modalità con cui era stato realizzato, aveva la potenzialità di suscitare, nell’immediatezza dell’accadimento, un giustificato turbamento nell’animo della maestra. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.





