L”obbligo di sorveglianza a scuola si estende dal momento dell”ingresso fino a quello dell”uscita, compreso il periodo della ricreazione.
Quando un alunno subisce un danno durante l’orario scolastico o procura un danno ad altro alunno, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la colpa è sempre dell’ Amministrazione scolastica. Il personale scolastico cui è affidato l’alunno, per essere esonerato da responsabilità, deve dimostrare che non ha potuto impedire il fatto,.
Caso
Durante la ricreazione pomeridiana un minore, alunno di scuola elementare, era stato «sgambettato» dal compagno e nella caduta si era rotto i denti incisivi superiori.
Decisione (Sentenza della Corte di Cassazione n. 6331/98 del 26 giugno,1998).
L’amministrazione scolastica ha l’obbligo di sorveglianza dell’allievo. Tale obbligo di sorveglianza scaturisce dall’affidamento del minore per ragioni di istruzione
Il limite esterno della responsabilità è costituito dalla dimensione temporale dell’obbligo.
È ricorrente in giurisprudenza l’affermazione che l’obbligo si estende dal momento dell’ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l’obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).
La questione dell’obbligo di sorveglianza si pone perché esso mira a impedire non soltanto che l’allievo compia atti dannosi a terzi, nell’ambito scolastico, ma che resti danneggiato da atti compiuti da esso medesimo (cfr. Cass. 3/2/1972, n. 260; Cass. 1/8/1995, n. 8890).
Il limite interno della responsabilità è rappresentato dall’impossibilità di impedire il fatto dannoso.
In conclusione, l’amministrazione scolastica è responsabile in via diretta dei danni che il minore cagioni a terzi o a se medesimo nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza del personale dipendente, salvo che non provi che non è stato possibile impedire il fatto (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894; Cass. 10/2/1981, n. 826; Cass. 1/8/1995, n. 8390).
L’onere probatorio del danneggiato, sia esso un altro alunno o il minore medesimo, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato alla scuola, bastando questo a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, mentre spetta all’amministrazione scolastica la prova liberatoria, che consiste nella dimostrazione che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea a impedire il fatto, e cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere (cfr. Cass. 22/1/1990, n. 318).
In definitiva con tale sentenza viene affermato il seguente principio: «Il ministero della pubblica istruzione è tenuto a risarcire il danno che si dimostri essere stato subito da terzo a opera di minore affidato a personale scolastico da esso dipendente o dal minore stesso in conseguenza di atto da lui compiuto nel periodo del suo affidamento alla scuola, sempre che non dimostri l’impossibilità di impedire l’evento».