Non possono assumere alcuna giustificazione usanze relative a dinamiche interne a gruppi familiari stranieri , che costituiscano il portato di concezioni in assoluto contrasto con i principi che stanno alla base dell’ordinamento giuridico italiano.
Con sentenza la Corte d’Appello ha ritenuto un immigrato colpevole del delitto di maltrattamenti in famiglia, commesso in danno della moglie, condannandolo alla pena di anno uno di reclusione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il marito, sostenendo che la Corte d’Appello aveva trascurato di considerare il fatto che l’intera vicenda mostrava i connotati di un sostrato culturale chiaramente estraneo a quello europeo. La moglie , infatti, aveva riferito davanti alla Corte che non si trattava certo di maltrattamenti, ma di evidenti incompatibilità caratteriali tra i due coniugi, praticamente estranei e “costretti”, per la condizione di clandestinità , a dividere un minuscolo appartamento con i suoceri, con il rischio di essere scoperta dalle forze di Polizia, e quindi espulsa dal territorio nazionale.
Il ricorso è inammissibile: Cassazione penale , sez. VI, sentenza 13.05.2014 n° 19674.
La Corte di merito ha esaminato la contrastante versione dei fatti narrata dal marito ed ha posto in evidenza che alla donna è stato impedito, sin dal momento del suo arrivo in Italia di vedere ed intrattenersi con altre persone, ivi compresa la sorella, rimanendo chiusa all’interno dell’abitazione del marito, che spesso versava in stato di ubriachezza, sfogando abitualmente nei suoi confronti la propria aggressività ; che, allorquando tentò di allontanarsi da casa, non riuscendo più a sopportare la condizione disumana in cui veniva costretta dal marito, venne selvaggiamente percossa e rinchiusa a chiave in una stanza; che la donna non poteva decidere cosa mangiare, nè quando poter riposare, dovendo prima svolgere tutti i lavori che le venivano imposti dal coniuge e dai familiari, che decidevano anche l’orario della sveglia, denigrando tutto ciò che faceva.
Invero, questa Suprema Corte ha ormai da tempo affermato il principio secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato dalla condotta del marito che sottopone la moglie ad atti di vessazione reiterata e tali da cagionarle sofferenza, prevaricazione ed umiliazioni, in quanto costituenti fonti di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di esistenza (Sez. 6, n. 55 del 08/11/2002).
Rilevano, entro tale prospettiva, come si è poc’anzi evidenziato, non soltanto le percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni ed umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa arrecati alla sua dignità , che si risolvano nell’inflizione di vere e proprie sofferenze morali (Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013, dep. 06/11/2013, Rv. 256962).
Nè, al riguardo, possono assumere alcuna giustificazione eventuali pretese o rivendicazioni legate all’esercizio di particolari forme di potestà in ordine alla gestione del proprio nucleo familiare, tenuto conto del fatto che la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia, nelle formazioni sociali, cui è certamente da ascrivere la famiglia (artt. 2, 29 e 31 Cost.), nonchè il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale (art. 3, commi 1 e 2, Cost.), costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione di diritto o di fatto nella società civile di consuetudini, prassi o costumi con esso assolutamente incompatibili.





