Uno strumento di tutela per le vittime dello stalking

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L’ammonimento del questore : cosa è, come richiederlo

Negli ultimi anni, a seguito dell’entrata in vigore della normativa anti-stalking, si è assistito ad un vero e proprio dilagare di denunce, e relativi procedimenti penali, ad opera di vittime (o presunte tali) del reato di atti persecutori, il cui merito principale resta quello di aver reso penalmente rilevante, nonché passibile di emanazione di misure custodiali, fatti e comportamenti che prima non avevano rilevanza penale, o comunque con differenti modalità.

Tra gli strumenti di tutela delle vittime del reato di stalking, introdotti dalla legge n.38 del 2009, spicca senza dubbio l’ammonimento del Questore, dando vita ad una fondamentale innovazione che consente, agli organi di Polizia, ampia facoltà di manovra per arginare condotte del tipo in questione, senza azionare immediatamente un procedimento penale. Tale atto, che ha natura controversa ma verosimilmente amministrativa, consente a determinati requisiti di ammonire il presunto stalker, evidenziando l’esistenza di accuse a suo carico e la necessità, per evitare conseguenze ulteriori, che la condotta delittuosa venga immediatamente interrotta, procedendosi in caso contrario in sede penale e di ufficio, ovvero a prescindere dalla volontà della persona offesa dal reato. L’inottemperanza all’ammonimento, inoltre, costituisce un’aggravante ai fini della condanna penale.

L’atto di ammonimento, da presentarsi negli uffici della Prefettura competenti per territorio, non deve essere necessariamente redatto da un legale, o comunque con il suo ausilio, ma per la sua concreta operatività è necessario corredare l’istanza di alcuni elementi fondamentali. Innanzitutto, esso deve contenere l’enunciazione dei fatti verificatisi, mettendo in evidenza l’eventuale esistenza di un pregresso rapporto sentimentale (aggravante del reato), sia esso coniugale o semplicemente affettivo, intercorso con lo stalker. L’indicazione di testimoni può agevolare l’operato delle forze dell’ordine, sia quello del magistrato in caso di procedimento penale, purchè siano chiaramente in grado di poter deporre sui fatti verificatisi in loro presenza, senza alcuna remora.

Importante è l’indicazioni di patologie, di natura psichiatrica e non, insorte a seguito della condotta di stalking, evidenziando anche gli eventuali percorsi specialistici seguiti ed allegando certificati, se esistenti, meglio ancora se referti di un Pronto Soccorso : il reato di cui all’art.612 bis, difatti, si concretizza solo laddove si verifichi, nella persona offesa, un perdurante stato di ansia e di paura.

L’atto, debitamente sottoscritto dalla parte ed eventualmente da un difensore, qualora abbia provveduto a nominarlo, prevede l’apertura di una vera e propria sottoprocedura, finalizzata ad accertare la veridicità di quanto affermato dalla vittima del reato, delegando poi l’autorità di polizia competente per territorio, con la finalità di evitare l’instaurazione di un processo penale lungo e costoso per la vittima stessa.
(Fonte foto: Rete Internet)

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