Anche se il rapporto di convivenza tra due coniugi finisce, il rispetto deve continuare.
Il reato di maltrattamenti in famiglia si configura anche nell’ipotesi in cui la comunione di vita, e la relativa convivenza, tra i due ex coniugi, sia terminata anteriormente agli episodi di vessazione.
Nel caso prospettato la moglie aveva narrato nel dettaglio gli episodi più dolorosi comportanti percosse, lesioni e ingiurie, riferendo altresì che nell’ultimo periodo di convivenza con il marito era stata costretta a rapporti sessuali contro la sua volontà. E anche dopo la separazione il marito continuò ad avere un atteggiamento molto aggressivo nei suoi confronti.
Con sentenza il Tribunale di Milano condannava il marito alla pena di anni otto di reclusione, oltre sanzioni accessorie, perché ritenuto responsabile di aver in abituale stato di ubriachezza, maltrattato l’ex moglie minacciandola, insultandola, perseguitandola con reiterate telefonate e messaggi di disturbo e con pedinamenti, percuotendola, nonché procurandole in più occasioni lesioni personali.
Con atto d’appello il marito impugnava tale pronuncia confermando l’assoluta estraneità circa gli episodi più gravi, quali l’asserita violenza sessuale. Contestava in via principale l’affermazione della sua penale responsabilità di maltrattamenti in famiglia, perché nascente dalla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice sulla base delle frammentarie e poco chiare dichiarazioni della moglie, all’epoca dei fatti adusa a sostanze stupefacenti. Con sentenza la Corte di appello confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano nei confronti del marito e lo condannava al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Avverso questa pronuncia il marito propone ricorso per cassazione, la Corte penale con sentenza penale, sez. III, sentenza 17.01.2013 n° 2328, rigetta il ricorso e conferma le condanne precedenti.
I giudici di merito hanno ritenuto provato nel complesso il comportamento estremamente aggressivo e violento del marito nei confronti dell’ex moglie (percosse, lesioni, ingiurie). La moglie ha narrato nel dettaglio gli episodi più dolorosi riferendo altresì che nell’ultimo periodo di convivenza con il marito era stata costretta a rapporti sessuali contro la sua volontà. Ha ricordato in particolare che una notte, mentre si trovava nella stanza da letto con i figli piccoli che dormivano, l’imputato tornò a casa ubriaco e la svegliò; quindi la colpì con sberle e con pugni e la costrinse ad avere un rapporto sessuale completo nella stanza dei bambini. Anche dopo la separazione dei coniugi l’imputato continuò ad avere un atteggiamento molto aggressivo nei confronti della moglie.
Le dichiarazioni della moglie sono state ritenute dai giudici di merito coerenti, lineari, reiterate nonché estremamente sofferte, e quindi nel complesso pienamente credibili. Le deposizioni testimoniali poi hanno fornito riscontro alla narrazione offerta dalla moglie. I giudici di merito poi hanno tenuto anche conto della trascrizione delle conversazioni telefoniche tra l’imputato e la moglie che hanno mostrato come il primo insultasse e minacciasse reiteratamente e con toni estremamente violenti quest’ultima.
Il reato di maltrattamenti in famiglia, peraltro, può sussistere anche quando la convivenza sia cessata e quindi anche dopo la separazione dei coniugi, che lascia integro il dovere di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale, di solidarietà nascenti dal rapporto coniugale.

