Una manifestazione accentuata di affetto, come può essere un bacio sulle labbra o un abbraccio intenso, nella interazione educatrice-bambino, all’interno di una scuola dell’infanzia, non integra il delitto di abuso dei mezzi di correzione.
Una maestra di scuola dell’infanzia fin dall’inizio della sua carriera instaura con i bambini a lei affidati un rapporto molto confidenziale, improntato sul contatto fisico. La maestra di frequente,abbraccia con molta intensità i bambini,giungendo a baciarli fugacemente sulle labbra, per consolarli quanto gli stessi manifestano il proprio disappunto nel momento in cui i genitori vanno via dopo averli accompagnati. Questo atteggiamento,tuttavia, non viene gradito da un padre di un bimbo, il quale decide di sporgere denuncia nei confronti della maestra per abuso dei mezzi di correzione.
In questo interagire pedagogico e socializzante, va certamente escluso l’uso della violenza per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignità delle persone, compreso il minore: ormai soggetto titolare di diritti e non più,come in passato, semplice oggetto di protezione.
Secondo la suprema Corte , infatti, si deve procedere alla complessa valutazione della specificità del rapporto “educatrice-bambino”, soppesata l’età dei destinatari, il loro bisogno di rassicurazione all’atto del distacco dai genitori, e la corrispondente possibilità di modesti fugaci contatti corporei
Di conseguenza, specificano i giudici, devono considerarsi al di fuori del reato in questione quelle condotte caratterizzate da piccoli eccessi o mancanza di misura nel relazionarsi. Infatti esse derivano da intenzioni affettuose ,e quindi anche in linea con le finalità educative, in quanto non possono essere certamente qualificate come abuso in un ambito scolare materno-infantile.
Tali considerazioni appaiono perfettamente aderenti al caso prospettato, che ha visto la maestra agire al solo fine di mettere a proprio agio i bambini che le venivano affidati, peraltro limitandosi ad abbracciarli e a dargli dei fugaci baci sulle labbra, condotta che, vista anche la tenera età ,non ha potuto avere alcuna attitudine neanche astrattamente dannosa nei loro confronti. Così conclude le sue motivazioni logiche la Suprema Corte.
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