L’autista di un autobus non ha alcuna facoltà di ingiuriare un passeggero, la cui unica colpa è quella di chiedere ragione sul proprio titolo di viaggio, ritenuto non valido.
Il fatto
Il conducente di un autobus di linea veniva condannato alla pena di Euro 180 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore di un minore, per il reato di ingiuria commesso in danno del minore, passeggero dell’autobus, rivolgendogli le espressioni “o sei stupido o non capisci niente, ti ho detto che questo biglietto è falso, scendi e comprati una altro biglietto se vuoi salire, altrimenti resti a terra”.
L’ autista in sede difensiva sosteneva che la sua condotta doveva essere ritenuta giustificata in ordine all’adempimento di un dovere o della provocazione. Infatti, c’era stata l’ insistente pretesa del minore di viaggiare sull’autobus condotto dall’imputato nonostante anomalie nel biglietto, ammesse dalla stesso ragazzo e constatate dal minore anche nei confronti di altri passeggeri. Si deve ritenere comprensibile, quindi, che l’insistenza del ragazzo costituisce fatto ingiusto che provocava nell’imputato una comprensibile irritazione e lo induceva a pronunciare una frase espressiva di una finalità correttiva nei confronti del giovane interlocutore.
La Cassazione penale, sez. V, sentenza 16.11.2012 n° 44968 rigetta il ricorso dell’autista.
Infatti , ritiene la cassazione che la sentenza impugnata era congruamente motivata nella ricostruzione del comportamento del minore, che alla luce della deposizione di un testimone, risultava essersi limitato a chiedere spiegazioni sulle ragioni per le quali il proprio titolo di viaggio non veniva ritenuto valido dall’autista, e delle connotazioni sproporzionate della reazione del’autista, il quale dava in escandescenze fino a stracciare il biglietto del ragazzo; e conseguenzialmente i giudici di merito concludevano che le mansioni svolte dall’ autista non lo facoltizzavano in alcun modo ad ingiuriare un passeggero la cui condotta si manteneva nei termini sopra descritti.
Le considerazioni del ricorrente sulle caratteristiche anomale del biglietto del minore, date per accertate nella stessa sentenza oggetto di gravame, e sulla particolare insistenza con la quale lo stesso sosteneva il proprio diritto di viaggiare sul mezzo, non sono tali da far assumere al comportamento dell’autista connotazioni qualitativamente diverse da quelle valutate dal Tribunale, e non mutano pertanto i termini di un giudizio circa l’assoluta sproporzione della condotta offensiva dell’imputato, esorbitante dai limiti dell’esercizio della propria funzione e non giustificata da alcun fatto ingiusto del ragazzo.
Il ricorso dell’autista deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che avuto riguardo alle tabelle vigenti ed alla dimensione dell’impegno processuale si liquidano in Euro 5.230 oltre accessori di legge. Si potrebbe affermare alla luce di questa sentenza che le parole offensive costano.






