I bambini sono attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni etero indotte.
Il caso
Un padre viene condannato nelle prime due fasi di giudizio per violenza sessuale nei confronti della figlia di 7 anni: sulla questione interviene la Cassazione.
La Cassazione nell’affrontare la questione solleva, da subito, alcune riflessioni circa i traumi subiti dalla bambina. Infatti, la Corte fa notare che da un lato, la bambina non mostrava i segni di un trauma dovuto a molestie sessuali e, dall’altro, che "non è possibile che fatti di quel genere si potessero verificare senza lasciare traumi" o potessero essere rimossi", perchè, nei bambini, i meccanismi di rimozione, di difesa – vengono chiamati così – che si mettono in atto normalmente negli adulti, non sono operativi" .
A fronte di ciò, si pone giustamente l’interrogativo circa le ragioni per le quali la bambina abbia, comunque, fatto determinate affermazioni il cui contenuto era di "atti esplicitamente sessuali al punto che, unanimemente, era stato detto che quanto descritto "non poteva far parte del suo naturale patrimonio cognitivo attesa l’età ".
É indubbio che la particolare difficoltà nel trattare vicende come quelle in esame discende dal fatto che l’accusa è rappresentata dalla voce di giovani vittime che narrano fatti dei quali non dovrebbero avere esperienza e che non possono essere il risultato di una loro fantasia. É altrettanto fuor di dubbio, come dice la Corte, che difficilmente un minore può architettare da solo un racconto come quello fatto tuttavia, come già affermato anche in precedenti decisioni (sez. 3^, 18.9.07, Scancarello, n. 37147), l’assunto secondo il quale "i bambini piccoli non mentono consapevolmente" "deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiarati attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni etero indotte" e che "se interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative del loro interlocutore".
Nessun dubbio vuole introdursi circa l’assoluta buona fede della madre e dei parenti della bambina nel caso di specie, ma è certo che la "solidarietà " peculiarmente espressa dalla minore nei confronti della madre avrebbe giustificato un maggior approfondimento da parte della Corte. Infatti, gli stessi epiteti ripetutamente rivolti dalla minore al proprio padre – considerati dai giudici come rafforzativi del proprio convincimento – sono a ben vedere, poco coerenti con la maturità ipotizzabile di una bimba di sette anni (che sarebbe tanto sviluppata e distaccata rispetto agli abusi sessuali subiti dal padre da – non solo – non mostrare alcun segno di emozione nel narrarli ma – per di più – riuscire a "classificarli" – con sorprendente superiorità e distacco – come gesti di un "cretino").
Siffatti modi di essere evocano, una volta di più, semmai, il dubbio che, nella specie, gli effetti di ricaduta conflittualità familiare (e dell’intuibile disprezzo espresso dagli adulti verso il padre) non siano stati adeguatamente valutati.
La Cassazione Penale, con la sentenza del 27-02-2009, n. 8809, ritiene solo di rivalutare il bagaglio probatorio per cercare di pervenire ad una conclusione più convincente nelle direzioni indicate, per cui il ricorso del padre va accolto e la decisione deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

