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La scuola è responsabile dei bambini che sostano nel piazzale antistante l’edificio

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L’obbligo di vigilare sugli alunni nasce con l’apertura dei cancelli della scuola che consentono l’ingresso degli alunni negli spazi antistanti l’edificio scolastico.

Con sentenza la Corte d’Appello di Roma respingeva l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione e dalla Scuola Elementare contro i genitori di una minore che avevano chiesto il risarcimento per i danni subiti dalla figlia all’esito del sinistro occorso , allorquando all’interno del piazzale antistante la scuola elementare ove – essendo già aperti i cancelli – era stata lasciata dallo scuolabus, cadeva dal muretto delimitante area sottostante ove si trovava l’ingresso del seminterrato locale caldaia, riportando la frattura della tibia. Avverso la suindicata sentenza il Ministero della Pubblica Istruzione e la Scuola Elementare propongono ricorso per cassazione.

I ricorrenti si dolgono che la corte di merito li abbia erroneamente ritenuti responsabili, laddove il sinistro si è verificato prima dell’inizio delle lezioni e all’esterno dell’edificio della scuola, non potendo invero ritenersi che, per il solo fatto che la minore era stata dallo scuolabus «lasciata sul piazzale antistante la scuola», fosse «insorto in capo al personale scolastico l’obbligo di vigilare su di essa».
Il motivo è infondato. Così afferma la Cassazione civile , sez. III, sentenza 04.10.2013 n° 22752.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in ipotesi di danno come nella specie cagionato dall’alunno a sé medesimo (c.d. autolesioni), l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680).

La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso (v. Cass., 8/2/2012, n. 1769), sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l’esecuzione della propria prestazione.
Ivi ricompreso pertanto il cortile antistante l’edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi.

Al riguardo, si noti, la scuola è tenuta ad un comportamento diligente consentaneo alle condizioni di tempo e di luogo, a fortiori in considerazione della circostanza che in presenza di una situazione di pericolo i minori, se lasciati soli, possono compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, come appunto nella specie, essendo rimasto accertato che «sussisteva la … situazione pericolosa del locale per riscaldamento seminterrato, non protetto da idonee recinzioni».

Va per altro verso osservato che, diversamente da quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, lo svolgimento del rapporto si estende a tutto il tempo in cui l’alunno «fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni», e pertanto, come correttamente affermato dalla corte di merito nell’impugnata sentenza, sin dal momento in cui «con l’apertura dei cancelli» risulta «consentito l’ingresso e la permanenza degli alunni nel detto piazzale antistante la scuola», e cioè all’interno della pertinenza scolastica messa a disposizione dalla scuola dei fruitori della propria complessa prestazione contrattuale.

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha fatto, invero, piena e corretta applicazione. In particolare là dove ha affermato che «la ricezione della detta alunna nell’ambito del detto piazzale della scuola, i cui cancelli erano stati aperti, importa necessariamente l’avvenuto affidamento in custodia della minore dagli assistenti dello scuola-bus al personale della scuola medesima».

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