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LA RIEDUCAZIONE DEL CARCERATO

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La Corte Costituzionale boccia l”art. 62 bis del codice penale e ribadisce che il principale scopo della pena detentiva è quello rieducativo. Di Simona Carandente

In ambito penitenziario, e non solo, si fa un gran parlare di rieducazione: fine ultimo al quale dovrebbe tendere la pena detentiva, obiettivo primario della sanzione penale, modalità attraverso la quale immettere nel tessuto sociale una persona nuova, avulsa dai motivi che l’avevano indotta a delinquere, in grado di potersi reintegrare nella realtà mostrando, verosimilmente, di aver compreso a fondo il disvalore sociale della propria condotta delittuosa.

In tempi recenti, anche la Corte Costituzionale è tornata ad affrontare il tema di rieducazione, attraverso una sentenza (Corte Cost. n. 183 del 10 giugno 2011) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 62 bis, relativo alle cosiddette circostanze attenuanti generiche, nella parte in cui stabilisce che ai fini dell’applicazione di quest’ultime non si possa tener conto della condotta del reo, susseguente al reato, che sia gravato da una recidiva reiterata.
Tralasciando per un attimo la terminologia strettamente giuridica, amplissima può considerarsi la portata della sentenza della Corte, che tende a ribadire come il principale scopo della pena detentiva sia quello rieducativo, come del resto sancito a più riprese dalla nostra Carta Costituzionale.

La Consulta, riaffermando un importante principio, ha stabilito che ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche occorre comunque prendere in considerazione il comportamento dell’imputato, specie se successivo alla sentenza di condanna, pur in presenza di soggetti gravati da recidive reiterate.
Occorre, in poche parole, considerare la condotta del condannato successiva alla commissione del reato, tenuto conto che al contrario si profilerebbe un’aperta violazione di quanto disposto dall’art. 27 della Carta Costituzionale in tema di rieducazione del condannato.

Dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 62 bis, i giudici della Consulta hanno fatto sì da evidenziare come il principale obiettivo della sanzione penale, ovvero la rieducazione, non possa ritenersi raggiunto se non si tenga in considerazione il modus agendi dell’imputato successivamente alla sentenza di condanna, dando così prova di aver intrapreso un percorso di pentimento e revisione critica delle proprie azioni, alla luce dei valori condivisi di pacifica coscienza sociale.

In buona sostanza la recidiva, pur riferendosi a fatti commessi nel tempo, non deve in alcun modo condizionare la nuova decisione, specie quando questa avvenga a distanza di anni, trascorsi i quali la personalità dell’imputato potrebbe apparire oltremodo differente ed improntata ai principi della rieducazione costituzionale. (mail: simonacara@libero.it)
(Fonte foto: Rete Internet)

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