Risponde del reato di abuso dei mezzi di correzione, la maestra che assume un atteggiamento aggressivo e iroso nei confronti dei bambini.
Il caso
Una maestra presso la scuola materna ****, con più azioni esecutive aveva abusato di mezzi di correzione e disciplina in danno dei bambini, di età tra i tre e i cinque anni, sottoposti alla sua autorità e a lei affidati per ragioni di educazione, istruzione, cura e vigilanza, maltrattandoli anche fisicamente e cagionando così in loro gravi perturbamenti psichici.
Motivi della decisione
I giudici di merito hanno considerato che i racconti dei bambini erano tutti concordemente evocativi di un atteggiamento irascibile e violento della insegnante di cui i bambini riferirono separatamente e in tempi diversi ai genitori, per di più in uno stato d’animo (sofferenza psicologica, timore di andare a scuola) che giustamente è stato considerato il riflesso di fatti realmente accaduti e non di mere fantasticherie.
Contrariamente a quanto dedotto, dunque, i giudici di merito non hanno fatto applicazione di un’astratta e certamente erronea massima di esperienza (secondo cui non può "mai" dubitarsi della sincerità dei racconti di bambini tanto piccoli), ma hanno valutato l’attendibilità dei racconti fatti dai bambini ai loro genitori sulla base di considerazioni aderenti alla concretezza della fattispecie: concordanza di massima del contenuto delle dichiarazioni nonchè riflessi sulla condizione psicologica dei bambini della esperienza scolastica di tutti i giorni e dei loro rapporti con l’insegnante.
La testimonianza della ispettrice B., ha effettivamente avvalorato la credibilità dei racconti dei bambini, affermando che dal personale colloquio con la maestra e, ancor più significativamente, dal concreto atteggiamento da questa manifestato nei rapporti con i bambini durante una giornata scolastica alla quale l’ispettrice aveva partecipato, trasse la convinzione che la insegnante manifestava nei rapporti con i piccoli alunni un atteggiamento aggressivo e iroso, giungendo al punto di pronunciare insulti e infliggere umiliazioni prive di ogni giustificazione sia in assoluto sia con particolare riferimento ai rapporti che gli educatori sono tenuti ad osservare con personalità fragili e immature come quelle di esseri tanto piccoli.
Correttamente, dunque, questa testimonianza è stata ritenuta decisiva quale riscontro della attendibilità dei racconti fatti dai bambini ai genitori. Quanto alla testimonianza del direttore didattico L., non si dà particolare risalto, dato che il L. si limitò a ricevere le lagnanze dei genitori e a sollecitare una ispezione scolastica, delle cui conclusioni prese meramente atto.
Peraltro, il direttore didattico pur senza collegamento con fatti specifici, ha riferito della personalità della maestra in termini di inadeguatezza rispetto al suo ruolo di insegnante, così ulteriormente avvalorando la fondatezza della tesi accusatoria per il reato contestatole di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 571 c.p., comma 1 (Cass. Pen.del 14-10-2008, n.38778).