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In tema di reati sessuali anche una “toccata e fuga” è violenza sessuale

La Corte d’ Appello aveva condannato un insegnante per aver toccato l’organo genitale di una sua allieva, con atto repentino e improvviso, durante una lezione di educazione fisica.

L’insegnante ricorre per la cassazione della sentenza. Egli critica il ragionamento delle Corte laddove ha confermato la riconducibilità della condotta nell’alveo del reato di violenza sessuale attribuendo carattere libidinoso ad un gesto di sfioramento durato al massimo tre, quattro, due secondi. Il ricorso è infondato secondo la Cassazione penale, sez. III, sentenza 18.12.2012 n° 49088

La giurisprudenza di legittimità, in tema di reati sessuali, ha più volte affermato che la violenza sessuale comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo la sua libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell’agente e neppure l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale (Cass. n. 21336 del 15/04/2010 ); ancora, è stato precisato che l’elemento della violenza può estrinsecarsi, nel reato di violenza sessuale, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi..

Così riassunti i principi di diritto applicabili nella fattispecie, si osserva che i giudici di merito hanno ritenuto attendibile la deposizione dell’allieva sulla base dei riscontri contenuti nelle dichiarazioni rese da alcune compagne e hanno rilevato che essa di contro non ha trovato smentite .
Ha evidenziato in proposito la Corte siciliana la coerenza del racconto dei fatti svoltisi quella mattina all’interno della palestra scolastica, la spontaneità delle dichiarazioni e l’assenza di pregresse ragioni di astio o rancore.

Ha sottolineato, inoltre, le preoccupazioni manifestate dall’insegnante subito dopo il fatto e il suo comportamento verso la classe, teso a verificare se fossero sorti problemi. Infine ha considerato insignificanti certi atteggiamenti rigorosi assunti dall’imputato mentre ha valorizzato la assenza degli altri ragazzi al momento dei fatti e il notevole disagio percepito dall’allieva, come affermato dalla psicopedagogista di territorio; ha desunto la sicura volontà di appagamento dell’istinto sessuale dell’insegnante dal fatto che egli poco prima si era toccato i propri genitali. Infine ha rilevato che l’insegnante era stato già destinatario di altra denunzia per fatti analoghi, sfociati in un provvedimento disciplinare.

Come si vede, il percorso argomentativo dell’impugnata sentenza, ad avviso del Collegio, non solo appare perfettamente aderente ai richiamati principi di diritto sull’elemento costitutivo del reato, ma ha una sua logica e coerenza interna e nessuna rivisitazione è pertanto consentita a questa Corte.

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