Il nome Andrea, in quanto non ridicolo nè eccentrico o inusitato, può essere attribuito anche ad una persona di sesso femminile, in quanto non costituisce un pericolo per la tutela del minore.
Il Tribunale aveva disposto la rettificazione dell’atto dello stato civile nel quale risultava imposto alla figlia di alcuni coniugi il prenome " Andrea.", ordinandone la sostituzione. Avverso tale provvedimento hanno proposto reclamo i genitori della minore, deducendo che il nome " Andrea", contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, avrebbe assunto, anche in Italia, una valenza anche femminile, oltre che maschile, con la conseguenza che nessun impedimento si sarebbe dovuto frapporre all’imposizione del nome stesso ad una persona di sesso femminile.
La Corte d’Appello ha rigettato il proposto reclamo affermando che il nome " Andrea" ha nella tradizione culturale italiana una valenza esclusivamente maschile, con la conseguenza che, nella situazione attuale e salvo modifiche future, l’imposizione di questo nome in via esclusiva viola il D.P.R. n. 396 del 2000, art. 35, ai sensi del quale il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso.
Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione i genitori. Sostengono i genitori che il nome" Andrea", proprio in virtù della valenza assunta in molti paesi europei, dovrebbe essere ritenuto sessualmente neutro, secondo la lingua italiana, e conseguentemente attribuibile anche ad una persona di sesso femminile, come dimostra l’attuale diffusione di questo prenome tra le donne straniere che vivono nel nostro paese. Peraltro, il giudice di secondo grado trascura di considerare che si determinerebbe un’ingiustificata discriminazione a carico dei cittadini italiani anche di nascita, rispetto agli stranieri, naturalizzati italiani, che possono preservare il loro nome originario.
Infatti il nome Andrea è usato al femminile in molti Stati membri dell’Unione (Slovacchia, Inghilterra, Spagna, Germania, Olanda, Danimarca ed Ungheria), così da doverlo annoverare senz’altro tra gli elementi onomastici di cui al citato DPR. II diritto al nome costituisce una componente essenziale dei diritti fondamentali della persona umana perché rappresenta un elemento costitutivo dell’identità individuale, consentendo un’identificazione immediata e riconoscibile del soggetto che lo porta, da ritenersi un attributo necessario ed ineludibile per lo sviluppo soggettivo e relazionale della personalità.
Il nome Andrea, anche per la sua peculiarità lessicale, non può definirsi né ridicolo né vergognoso se attribuito ad una persona di sesso femminile, né potenzialmente produttivo di un’ambiguità nel riconoscimento del genere della persona cui sia stato imposto, non essendo più riconducibile, in un contesto culturale ormai non più rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile. La ratio del divieto di attribuire un nome non corrispondente al sesso del minore è sempre quella fondata sul massimo rispetto della dignità personale. Un segno distintivo così rilevante come il nome non può avere un contenuto di evidente confusione su un carattere, quale il genere, di primario rilievo.
Ma quando la caratterizzazione di genere, come nel caso del nome Andrea, ha perso la sua valenza distintiva esclusiva a causa dell’uso indifferenziato per entrambi i generi, in molti paesi stranieri, del nome in questione, la scelta dei genitori, alla luce dell’art. 34, comma 2, è del tutto legittima perché non determina alcuno sconfinamento nella lesione della dignità personale del minore. La Cassazione civile , sez. I, sentenza 20.11.2012 n° 20385 accoglie il ricorso dei genitori.
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