Il marito agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patito a seguito del comportamento del proprio coniuge.
Il fatto
In sede di separazione, la moglie, affidataria del figlio, poneva ogni ostacolo alla frequentazione padre – figlio, per cui la frequentazione del marito con il figlio era stata frammentaria e discontinua e a causa del comportamento della moglie egli era stato privato del proprio diritto a vivere la sua genitorialità , essendo stato dalla donna sempre ostacolato. Successivamente, non essendo riuscita con il ricorso al Tribunale per i minorenni ad ottenere un provvedimento ablativo della potestà , percorreva la strada del processo penale e, così, sporgeva nei confronti del marito la gravissima denunzia di violenza sessuale verso il figlio e chiedeva e otteneva l’immediata interruzione di ogni rapporto tra i due.
Tale denunzia si rivelava del tutto infondata e, con una provvedimento, il P.M. presso il Tribunale di Roma chiedeva l’archiviazione del procedimento dopo avere esperito approfonditi atti di indagine ed, in particolare, aver dato incarico di consulenza alla neuropsichiatra infantile e fatto effettuare specifici test.
Metteva in evidenza il P.M., le preoccupanti perplessità che gli esiti dell’indagine destavano e, in particolare, la reazione della famiglia, da parte di madre, che manifestava assoluto disinteresse in ordine alle reali cause che hanno contribuito a determinare il malessere del marito; osserva ancora il P.M. che se tale atteggiamento può essere giustificato in un’ottica strettamente tecnica e difensiva “nessuna giustificazione può essere addotta in relazione al comportamento di chi, con il proprio atteggiamento, ha contribuito a determinare – si auspica inconsapevolmente – la situazione oggi al vaglio del giudice penale, senza assolutamente tenere conto delle conseguenze devastanti che tale atteggiamento potrà in futuro ricadere sull’esistenza dell’uomo”.
La Donna non paga delle motivazioni del P.M. proponeva opposizione alla richiesta di archiviazione, opposizione però rigettata dal GIP.
I sentimenti che la donna nutriva nei confronti del marito, difficilmente inquadrabili con chiarezza, ma sicuramente molto contrastanti tra loro non le consentivano di far vivere all’uomo una relazione serena e appagante con il figlio. In tale situazione, non v’è chi non veda che la condotta della donna reiterata nel tempo si sostanzia in una patente e gravissima compromissione dei rapporti affettivi del padre verso il figlio minore, attraverso l’interruzione di ogni apprezzabile relazione per un lungo periodo.
Tutto ciò integra, senza alcun dubbio, la lesione del diritto personale del padre alla genitorialità , diritto costituzionalmente garantito avendo comportato nell’uomo, come peraltro evidenziato dagli innumerevoli ricorsi da lui proposti al giudice, una forte sofferenza per non avere potuto assolvere – e non per sua volontà – ai doveri verso il figlio e per non aver potuto godere della presenza e dell’affetto del piccolo.
Sicuramente responsabile di ciò, alla luce delle risultanze processuali, è da ritenersi la donna che, con il suo ostinato, caparbio e reiterato comportamento, cosciente e volontario, è venuta meno al fondamentale dovere, morale e giuridico, di non ostacolare, ma anzi di favorire la partecipazione dell’altro genitore alla crescita ed alla vita affettiva del figlio causando al marito, che con questo processo ne chiede il risarcimento, un danno non patrimoniale da intendersi nella sua accezione più ampia di danno.
Poiché, però, tale tipo di pregiudizio sfugge, per il suo stesso contenuto, ad una precisa valutazione, esso va congruamente determinato facendo uso di criteri di carattere equitativo, pur ancorati a parametri razionali, che possono essere in concreto individuati, nella fattispecie qui in esame, in base alla gravità dei fatti, alla lunga durata temporale degli stessi, ai rapporti tra le parti e alla loro personalità , età e condizione socio-culturale.
Sulla base dei parametri elencati, ed eseguendo un opportuno bilanciamento tra gli elementi raccolti, il Tribunale Roma, sez. I, civile 03.09.2011 i ritiene che possa essere liquidato in via equitativa all’uomo un risarcimento che si determina nella somma di Euro 50.000,00.

