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Il “caffè amaro” in una Scuola Materna

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Condannate per lesioni gravi una bidella e un’insegnante di Scuola Materna.

L’ausiliaria con funzioni di bidella presso la Scuola Materna e l’insegnante presso il medesimo istituto, sono state dichiarate colpevoli, sia in primo che in secondo grado, del reato di lesioni colpose gravi in danno di una bambina di anni 5. Il fatto è stato il seguente.

La bidella, secondo un’abitudine consolidata, stava portando su un vassoio una caffettiera colma di caffè bollente alle insegnanti, allorchè giunta all’altezza della sala giochi, si scontrò con la piccola, che, giocando ad "acchiapparello", stava uscendo di corsa dalla detta sala giochi.
Il caffè si rovesciò sulla bambina, che riportò gravi ustioni. Alla bidella è stata addebitata negligenza, imprudenza ed imperizia, per avere circolato nella scuola con la caffettiera colma di caffè bollente su un vassoio non stabile, pur in presenza del prevedibile pericolo di urtarsi con bambini in tenera età e piccola statura, e quindi che potevano essere investiti dal liquido bollente.

All’insegnante sono state invece contestate negligenza, imprudenza ed imperizia per avere lasciato i bambini soli nella sala giochi, rimanendo lei invece nell’aula, e omettendo così quel dovere di sorveglianza sui bambini a lei affidati, che, se correttamente osservato, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento.

Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per Cassazione entrambe.
La maestra ha assunto che nessuna imprudenza o negligenza le si poteva attribuire, e che, se si accogliesse la tesi dei giudici di merito, si arriverebbe all’assurdo che, pur essendo l’orario di lavoro di molte ore, le maestre avrebbero dovuto digiunare, essendo la sorveglianza dei bambini inconciliabile con il consumo dei pasti. Infine, nessuna violazione di norma ex art. 40 c.p., comma 2, vi era stata, essendo lecito il consumo di caffè. La maestra ritiene, inoltre, impensabile ed imprevedibile che la bambina, stanca dopo tante ore di scuola, si lanciasse in una corsa sfrenata.

La Cassazione Penale, Sez. fer., 08 agosto 2006, n. 30618, rigetta i ricorsi.
Nella specie è evidente la violazione da parte della maestra, la quale non solo ha omesso, con negligenza ed imprudenza, di sorvegliare i bambini, nell’attività rientrante nella sua posizione di garanzia, ma li ha poi lasciati soli in altra aula, non risultando dalle sentenze di merito (e neppure dal ricorso) che vi sia stata la sostituzione dell’insegnante con altra maestra o con personale ausiliario, nè che ciò sia stato quanto meno richiesto, essendo peraltro la bidella impegnata nella diversa attività di preparazione del caffè.

Non vi è dubbio sulla sussistenza di un comportamento altamente imprudente da parte della bidella, per avere portato il caffè bollente su un vassoio non stabile, e della negligenza ed imprudenza da parte della maestra per avere omesso di sorvegliare i bambini a lei affidati, lasciandoli soli nella stanza per i giochi.

Tali presupposti dell’evento, e soprattutto cause dell’evento, non sono minimamente sminuiti dal comportamento della bambina, che è uscita di corsa dalla stanza giochi, condotta del tutto prevedibile da parte di una bambina di cinque anni che gioca con i suoi coetanei, ed, appena superata la soglia di tale stanza è andata ad urtare contro la bidella. Non solo la condotta attiva della minore non è imprevedibile, nè abnorme, nè eccezionale, ma è addirittura normale in una scuola di piccoli allievi, per cui il motivo di ricorso non ha alcun fondamento giuridico.

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