La denuncia di una madre determina la condanna di due maestre, poi assolte perchè ritenute più attendibili.
Il fatto
la Corte d’Appello di Caltanissetta ha assolto due maestre della scuola materna, condannate dal Trinunale di Nicosia per abbandono di minore.
Secondo il Tribunale di Nicosia le due maestre avevano lasciato la bambina di cinque anni in balia di se stessa, dopo che si era infortunata cadendo contro la spalliera scheggiata di una seggiolina; infatti, sebbene la minore avesse riportato una ferita nelle parti intime con perdita copiosa di sangue, avevano omesso di avvertire i genitori e di condurre immediatamente la piccola presso un pronto soccorso o praticarle i necessari interventi infermieristici, essendosi invece limitate a tamponare la perdita di sangue con pezzetti di carta igienica; dopo di che l’avevano abbandonata a se stessa, lasciandola seduta da sola in disparte, dolorante e in stato di shock.
Di contrario avviso, la Corte d’Appello ha ritenuto più attendibile la versione fornita dalle maestre secondo la quale il sangue versato dalla bambina dopo l’incidente aveva formato soltanto una piccola macchiolina, non esistente all’atto delle prime cure, ma notata soltanto dalla madre quand’era giunta a scuola. Sicché, non ritenendo attendibili le dichiarazioni della madre, che aveva descritto le due maestre come autrici di un comportamento di improvvisa e immotivata insensibilità, la Corte ha escluso la sussistenza del fatto-reato.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta, osservando fra l’altro: che nel reato di abbandono di minore, il pericolo per la vita o l’integrità fisica della persona può anche essere meramente virtuale; che nel valutare le condizioni della bambina si sarebbe dovuto tener conto non soltanto dell’entità della ferita, ma anche del turbamento, del senso di paura e insicurezza da lei avvertito, lontana dall’ambiente familiare e senza il conforto delle insegnanti.
La Cassazione penale, sez. V, con sentenza del 21.06.2011 n° 24849 rigetta il ricorso sostenendo:
– è vero che il pericolo per l’integrità fisica della persona può anche essere virtuale; ma certamente non può identificarsi nel mero senso di turbamento e di disagio avvertito dal minore per un evento che, per quanto fonte di dolore fisico e di inquietudine, non sia tuttavia suscettibile di aggravarsi oltre i limiti circoscritti degli effetti di un’escoriazione.
– che la bambina possa avere vissuto la disavventura con un misto di patema, di ansia e forse anche di vergogna, così da essere portata a isolarsi, è ipotesi certamente plausibile, ma non significativa di una condizione di effettivo pericolo; e d’altra parte, neppure può essere affermato con certezza che essa abbia seguitato a manifestare uno stato di perdurante malessere, secondo le deposizioni testimoniali dell’insegnante e del collaboratore scolastico.

