Le scuole che organizzano le gite scolastiche hanno grosse responsabilità. In particolare, devono valutare i rischi che possono nascere durante la permanenza in albergo.
Una ragazza sedicenne, mentre si trovava in gita scolastica, scavalcava il parapetto in muratura del suo balcone al secondo piano e si inoltrava, in compagnia del suo compagno di classe, che le aveva fornito uno spinello poco prima del fatto, nella contigua terrazza a livello, non protetta da alcun parapetto o da spallette o da segnali di pericolo; non essendosi avvista della mancanza di protezione, la ragazza precipitò nel vuoto da un’altezza di circa 12 metri, riportando gravissime lesioni, tali da rimanere totalmente invalida.
La studentessa denunciò, quindi, per il risarcimento dei danni , il Ministero della pubblica istruzione, l’istituto scolastico, il responsabile dell’albergo.
La Corte valuta la posizione della società gestrice dell’albergo, alla stregua del seguente principio di diritto: ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia. Una tale responsabilità non è di per sé esclusa dal fatto volontario della vittima consistente nella fruizione del bene custodito, quando il suo uso è reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima.
Valuta, altresì, la posizione dei docenti affermando che la peculiare connotazione della camera della ragazza, avrebbe dovuto indurre il personale accompagnatore a rilevare, con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura, vale a dire al lastrico solare percepito come terrazza, per poi adottare misure in concreto idonee alle circostanze: potendo esse, a seconda di queste, fondarsi su di una valutazione di complessiva inaffidabilità della struttura: con rifiuto di alloggiarvi, ricerca di soluzioni alternative anche tramite l’organizzatore o, in caso estremo, rientro anticipato.
Un’altra misura avrebbe potuta essere quella effettuare un cambio di stanza (con richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di analoghe situazioni di pericolosità), ovvero potendosi limitare, in relazione alla capacità di discernimento del singolo ragazzo ivi ospitato, ad impartire adeguati e comprensibili moniti a non adottare specifiche condotte pericolose (come l’avvertimento a non impegnare il solaio di copertura – lastrico solare – terrazza, facilmente accessibile nonostante la sua pericolosità).
In ordine alla responsabilità del Ministero ed istituto scolastico, la Corte aggiunge che poiché l’iscrizione a scuola e l’ammissione ad una gita scolastica determinano l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’ istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, all’allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante la gita, mentre incombe all’ istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilità dell’evento lesivo ad una sequenza causale non evitabile e non prevedibile, neppure mediante l’adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanza, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall’uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche .
La Corte la Cassazione con sentenza del 17 gennaio – 8 febbraio 2012, n. 1769 ritiene fondati le ragioni sostenute dalla ragazza.

