I riti alternativi: in particolare, il giudizio abbreviato ed il cosiddetto “patteggiamento”, che prevede un accordo sulla pena da infliggere ma esclude il risarcimento alla vittima del reato. Di Simona Carandente
Vi sono terminologie ed istituti, propri del diritto processuale penale, che entrano prepotentemente a far parte del linguaggio quotidiano di ognuno di noi, non implicando però necessariamente, anzi a volte escludendo del tutto, la conoscenza reale ed approfondita del loro significato, sia in termini tecnici che logico- giuridici.
Chiaramente, sarebbe impossibile in questa sede poter enucleare, e conseguentemente sviscerare, gli istituti dell’ordinamento positivo e renderli comprensibili ai più, pur investendo questi ultimi aspetti significativi del nostro quotidiano e di quello che avviene nella vita di tutti i giorni.
Ad esempio capita sovente, specie in relazione ai più delicati casi di cronaca, di vedere che il procedimento penale venga definito senza passare per la fase dibattimentale, utilizzando i riti "speciali", introdotti nell’ordinamento positivo proprio per ragioni di economia processuale, con innegabili vantaggi per quel che concerne la sanzione penale e l’intero sistema giustizia.
Scegliendo il giudizio abbreviato, disciplinato dal codice di rito agli art. 438 e seguenti, l’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare, o in quella dibattimentale, allo stato degli atti, ovvero facendo sì che la sentenza del giudicante si fondi, esclusivamente, sugli elementi raccolti dagli organismi di procura nel corso delle indagini preliminari. Optando per tale forma processuale, l’imputato alleggerisce non poco la macchina della giustizia: niente testimoni da dover citare, niente lunghe e costose udienze dibattimentali, visto che il processo si definisce di norma in una sola udienza. A fronte di tali benefici, l’ordinamento riconosce all’imputato uno sconto di pena, nella misura di un terzo, proprio in virtù della natura premiale dell’istituto.
Accettando che il procedimento venga definito allo stato degli atti, l’imputato può, ad esempio, giovarsi dello sconto di pena conseguente alla scelta del rito, pur in presenza di fatti e circostanze che, in buona sostanza, ne renderebbero impossibile o comunque inverosimile l’assoluzione. Nel caso contrario, in mancanza di netti elementi di prova a suo carico, vi sarà invece l’indubbio vantaggio di blindare l’acquisizione di nuovo materiale probatorio, essendo appunto la sentenza finale vincolata agli atti di indagine già presenti.
Con l’applicazione della pena su richiesta delle parti, invece (il cd. patteggiamento), previsto dagli art. 444 e seguenti del codice di rito, vi è un vero e proprio accordo tra imputato (attraverso il proprio difensore o personalmente) e ufficio di procura sulla pena da infliggere in concreto. Anche in questo caso, lo sconto di pena conseguente alla scelta del rito è nella misura di un terzo, ma con il vantaggio della certezza del suo ammontare, posto che all’organo giudicante viene sottoposto l’accordo già formalizzato tra le parti, da dover semplicemente ratificare o rigettare. Optando per tale forma, l’imputato esclude di fatto ogni possibilità di risarcimento della parte civile, ovvero della vittima del reato.
A questa, difatti, non resterà che poter intentare un’autonoma azione sul piano civilistico, mentre sul piano penale non potrà esserci alcun ristoro, né in termini economici né sostanziali.
(Fonte foto: Rete Internet)






