Non sussiste alcuna incompatibilità a testimoniare, nel processo a carico di un minore vittima di abusi sessuali, dell’esperto di neuropsichiatria infantile che abbia partecipato all’assunzione delle sommarie informazioni rese al P.M.
Il Tribunale aveva condannato un signore perché compiva atti sessuali con un minore di anni dieci. Ricorre per la cassazione la persona in questione.
Il ricorrente si duole che la corte d’appello abbia ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dall’esperta di neuropsichiatria nel corso del dibattimento, ritenendo che la stessa avesse partecipato alle dichiarazioni rese dalla minore non come ausiliario del pubblico ministero. In tal modo la consulente si sarebbe avvalsa di quanto appreso in quelle specifiche occasioni, prima ancora di ricevere l’incarico tecnico affidatole su cui poi è stata ascoltata in dibattimento. Sarebbe dunque maturata, secondo la tesi proposta, una chiara incompatibilità a testimoniare.
La Cassazione penale , sez. III, sentenza 19.06.2014 n° 26470 ritiene i motivi sopra illustrati infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. Questa Corte Suprema ha affermato che non sussiste alcuna incompatibilità a testimoniare, nel processo a carico di un minore vittima di abusi sessuali, dello psicologo psicoterapeuta prima nominato dal Tribunale dei Minorenni con l’incarico di seguire il minore abusato e, poi, dal P.M. quale consulente tecnico nel procedimento penale, in quanto la nozione di "ausiliario" deve essere intesa nel suo significato tecnico, non potendo in essa ricomprendersi soggetti che detta funzione non rivestono .
Come già affermato dalla sentenza 42721/2008 l’esperto – e tal era, evidentemente la dr.ssa allorquando ha assistito la minore, non può essere assimilato alla categoria degli ausiliari:la nozione unitaria di "ausiliario" viene a sostituire quella di "cancelliere" e "segretario".
L’art. 126 c.p.p., secondo cui il giudice, in tutti gli atti ai quali procede è assistito dall’ausiliario a ciò designato a norma dell’ordinamento, adopera quest’ultima espressione in senso strettamente tecnico, da cui si ricava univocamente che l’ausiliario è necessariamente un collaboratore intraneo all’amministrazione della Giustizia, cui non possono assimilarsi professionalità esterne, come l’esperto in neuropsichiatria infantile e, persino, il personale di polizia giudiziaria.
Nelll’alveo di un’interpretazione letterale e restrittiva del concetto di "ausiliario", da individuarsi nella specifica figura di collaboratore del giudice intraneo all’apparato amministrativo dell’Amministrazione della Giustizia si collocano anche altre pronunce di questa Corte Suprema, che ha escluso l’incompatibilità con l’ufficio di testimone per il consulente tecnico incaricato dal P.M., non rivestendo costui la qualità di ausiliario dell’organo inquirente, ritenendo "tale solo l’ausiliario in senso tecnico che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell’ufficio giudiziario e non già un soggetto estraneo all’amministrazione giudiziaria che si trovi a svolgere, di fatto ed occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge".
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