E’ noto che l’onore e la reputazione sono beni personali, che non possono essere lesi, in maniera gratuita, per nessuna ragione.
Nel caso prospettato la qualifica di “maniaco” con cui la moglie apostrofa l’ex marito in presenza di più persone è offensiva e non è giustificata dalla condanna che l’ex coniuge ha riportato per violenza sessuale. Infatti nella vicenda non ricorreva nessuna situazione che potesse “giustificare” l’ingiuria, grave, rivolta all’ex marito, in quanto, mentre questi si intratteneva con altri genitori, dinanzi alla scuola della figlia, nessuno aveva interesse – legittimo – a conoscere le sue vicende processuali.
II Tribunale ha condannato la moglie al risarcimento dei danni patiti dall’ ex marito, per il reato di ingiuria . Ha presentato ricorso per Cassazione l’ ex moglie per errata applicazione della normativa in materia di ingiuria. Deduce che l’espressione utilizzata non aveva carattere ingiurioso perchè giustificata dai rapporti fortemente conflittuali tra colpevole e offeso e dalla personalità di quest’ultimo, condannato per violenza sessuale nei confronti della figlia.
Il ricorso è infondato e ai limiti dell’ammissibilità: Cassazione penale , sez. V, sentenza 13.10.2014 n° 42825
Secondo la Cassazione costituisce una personale opinione della ricorrente che l’attribuzione della qualifica di “maniaco” non sia offensiva e sia giustificata dalla condanna che l’ex marito aveva riportato per violenza sessuale. E’ notorio che l’onore e la reputazione sono beni personali, che non possono essere lesi, in maniera gratuita, per nessuna ragione, in quanto anche i condannati, finanche per reati gravi, hanno diritto, quali membri del consorzio umano, al rispetto della dignità personale, che cede solo nel confronto con altri valori parimenti rilevanti (il diritto di informazione, di cronaca, di difesa, ecc.). Nel caso di specie non ricorre nessuna situazione che possa “giustificare” l’ingiuria, grave, rivolta all’ex marito, in quanto nessuno aveva, nel contesto descritto , (dinanzi alla scuola, mentre si intratteneva con altri genitori), interesse a conoscere le vicende processuali di quest’ultimo. L’esistenza di rapporti conflittuali tra imputata e persona offesa, poi, non solo non giustifica la condotta, ma rende vieppiù palese che l’epiteto era espressione di malanimo , che rende inoperante la giustificazione del diritto di critica e di qualsivoglia altro diritto collegato alla manifestazione del pensiero.
La lettura della sentenza rende palese che i giudici hanno attribuito rilievo decisivo alla perentorietà e gratuità delle offese provenienti dall’ex moglie, nel mentre il marito si intratteneva a discutere con altri genitori.

