E’ sicuramente ammissibile la legittimazione alla costituzione di parte civile dei nonni della vittima di omicidio colposo da incidente stradale, a prescindere dal requisito della convivenza.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza , ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Siena aveva affermato la responsabilità di un automobilista per il reato di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale commesso in danno di un giovane , il quale viaggiava a bordo dell’autovettura. La Corte territoriale fondava il proprio giudizio sulla violazione, da parte dell’imputato, del comportamento prudenziale in quanto, postosi alla guida dell’autovettura con tasso alcolico elevato, nell’affrontare una curva sinistrorsa perdeva il controllo del mezzo andando a collidere contro un albero posto oltre il margine destro della carreggiata, così cagionando al trasportato lesioni che provocavano grave danno neurologico centrale e, successivamente, il decesso.
Avverso tale pronuncia il predetto automobilista proponeva ricorso per cassazione.
L’automobilista proponeva ricorso rilevando che la Corte aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso riguardante la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei nonni della vittima, che era stato oggetto di contestazione in ragione del fatto che gli stessi non convivevano con il nipote deceduto ed essendo la convivenza necessario presupposto per la richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale.
Il motivo è infondato. Così stabilisce la Cassazione penale , sez. III, sentenza 11.07.2013 n° 29735. La decisione, che riconosceva la legittimazione alla costituzione di parte civile dei nonni della vittima di omicidio colposo da incidente stradale, osservava che detti ascendenti, in ragione della dottrina e della costante giurisprudenza, ben possano collocarsi tra i soggetti cui il reato ha recato danno, sia esso patrimoniale o, sopratutto, non patrimoniale, ponendo l’accento sul ruolo assunto nel tempo dai nonni quali supplenti dei genitori, impegnati entrambi, nella maggioranza dei casi, in attività di lavoro, circostanza, questa, che li lega maggiormente nel passato ai nipoti, anche se ormai adulti.
Ritiene il Collegio che non possa ritenersi determinante, come sostenuto dal ricorrente, il requisito della convivenza, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l’importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza – del tutto conforme all’attuale società improntata alla continua telecomunicazione – di molteplici contatti telefonici o telematici.
A ben guardare, anzi, è proprio la caratteristica suddetta di intenso livello di comunicazione in tempo reale che rende del tutto superflua la compresenza fisica nello stesso luogo per coltivare e consentire un reale rapporto parentale e ciò vale tanto per i nonni verso i nipoti quanto – il che è assai comune oggi, senza peraltro, significativamente, porre in dubbio o in una posizione di deminutio la risarcibilità – per i genitori verso figli che lavorano o studiano in altra città o addirittura all’estero.
D’altronde, come già più sopra si rilevava, non si può non constatare – se si vuole mantenere quell’attenzione anche sociologica che dal riferimento alla famiglia nucleare pare emergere – come la convivenza assuma una minore incidenza anche nell’ambito del rapporto tra coniugi e tra questi ed i figli, che non perde certo consistenza in presenza di situazioni che traggono origine da fenomeni assai diffusi quali, ad esempio, l’emigrazione o l’allontanamento, anche per lunghi periodi, dalla comune residenza per ragioni di lavoro o di studio.
Ciò posto, si osserva che gli aspetti sopra illustrati sono stati doverosamente tenuti in considerazione dai giudici del gravame nel caso in esame, laddove, pur dando atto dell’assenza di convivenza, si è motivatamente posta in luce l’ intensità del legame venutosi a creare tra il deceduto e i nonni .






