Per l’Inail l’aggressore non era uno studente del docente per cui quest’ultimo non poteva accampare diritti per le lesioni riportate.
La Cassazione, invece, afferma che ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio subito dal dipendente assicurato, per “occasione di lavoro" devono intendersi tutte le condizioni in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore.
Con ricorso al Tribunale, il docente esponeva di operare in qualità di insegnante di laboratorio tecnico presso l’IPSIA e che, mentre si trovava nel piazzale antistante la scuola, nel cortile interno recintato, ove era in corso una partita di pallavolo durante l’ora di educazione fisica tra allievi di scuole diverse, in adempimento del dovere di sorveglianza, era stato aggredito da un ex studente dell’istituto, riportando un trauma cranio facciale, che lo avevano costretto ad un periodo di inabilità temporanea assoluta di circa un anno.
Aggiungeva che l’INAIL gli aveva rigettato la domanda diretta a conseguire l’indennità e la rendita di legge sul presupposto che l’infortunio fosse avvenuto in presenza di un rischio generico e non correlato alla prestazione lavorativa. Il docente con ricorso chiedeva all’adito Giudice di accertare il proprio diritto alle invocate prestazioni e di condannare l’istituto assicuratore al pagamento dei ratei maturati con la rivalutazione monetaria, gli interessi legali.
L’INAIL si costituiva, deducendo che dalla stessa ricostruzione formulata dal docente nel ricorso emergeva chiaramente la circostanza che l’aggressore non fosse un alunno del ricorrente e che, pertanto, tra quest’ultimo ed il suo aggressore non vi fosse alcun rapporto riconducibile all’attività lavorativa di docente di laboratorio da lui svolta.
Istruita la causa con produzione di documenti e prova per testi, sia il Tribunale e sia la Corte di appello rigettavano la domanda. A sostegno della decisione, la Corte di appello negava l’esistenza di qualsivoglia collegamento tra l’evento lesivo ed il rischio assicurato, correlando l’aggressione subita dal docente ad un rischio indipendente dalle condizioni insite nello svolgimento della sua attività lavorativa tutelata e, come tale, espressione di un rischio gravante, in modo indifferenziato, su qualsiasi altra persona.
La Cassazione civile, sez. lavoro, con sentenza del 23.07.2012 n° 12779, accoglie il ricorso del docente.
Secondo la Cassazione, l’evento verificatosi "in occasione di lavoro" travalica in senso ampliativo i limiti concettuali della "causa di lavoro", afferendo nella sua lata accezione ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all’attività lavorativa cui il soggetto è preposto; il sinistro indennizzabile ai sensi dell’art. 2 d.p.r. n. 1124 del 1965 non può essere circoscritto nei limiti dell’evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall’assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all’occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurarle anche al di fuori dell’attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata.
Pertanto, l’evento infortunistico verificatosi in occasione di lavoro non va considerato sotto il profilo della mera oggettività materiale dello stesso, ma, ai fini della sua indennizzabilità, deve essere esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all’attività lavorativa espletata, potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell’ambito della previsione della normativa di tutela. Non è infatti senza significato che il legislatore abbia adoperato l’espressione "occasione" di lavoro, anziché "causa" di lavoro.
Con siffatta espressione ha certamente inteso coprire con la garanzia assicurativa una quantità di eventi dannosi subiti dal lavoratore sul luogo di lavoro e durante l’espletamento della prestazione non riconducibili al rischio intrinseco connesso all’attività lavorativa, o alle attività immediatamente e necessariamente a quella connesse, ma tuttavia legate allo svolgimento della prestazione.


