La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, all’art. 23, prescrive che qualora i livelli inquinanti presenti nell’aria superino un determinato limite, gli Stati membri provvedono a disporre dei piani per il miglioramento della qualità atmosferica nelle zone e negli agglomerati interessati.
Dai dati provenienti dalla postazione di rilevamento della qualità dell’aria sita in San Vitaliano – Scuola Marconi e rientrante nella rete di monitoraggio della qualità dell’aria – Agglomerato Napoli-Caserta nel corso del 2018 sono stati registrati alti valori di sostanze inquinanti.
Per rientrare nei limiti consentiti, il sindaco di San Vitaliano, Pasquale Raimo, ha disposto un’ordinanza in base alla quale tutte le attività produttive, site nei luoghi di applicazione della presente ordinanza dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi ai limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% del limite nazionale. Inoltre, sempre in merito alle attività produttive, è vietato utilizzare la combustione di biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), salvo che le apparecchiature utilizzate non siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili. Qualora un singolo sistema di abbattimento (per esempio un filtro ad acqua) non garantisca la prestazione sopra richiesta, si dovranno istallare due sistemi di abbattimento in serie, applicabile in due tempi: il primo entro il 29 febbraio 2019 ed il secondo entro il 31 maggio 2019.
Dal 1 febbraio 2019 è inoltre vietato l’utilizzo di olio combustibile BTZ.
Relativamente al riscaldamento degli edifici pubblici e privati è vietata l’accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.) inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli chiusi, nonché quelli a
carbone fossile e stufe o cucine, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell’unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali).
E’ invece possibile utilizzare tali impianti o apparecchi se questi presentano le seguenti caratteristiche: – caminetti e stufe a legna con rendimento nominale > 75%, emissioni CO< 0,16%, PTS<40 mg/Nmc; – stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale > 85%, emissioni CO< 0,032%, PTS<30 mg/Nmc; I possessori di tali impianti devono custodire e obbligatoriamente esibire in caso di controllo la seguente documentazione: -certificazione tecnica dell’apparecchio che ne dimostri la prestazione sottoscritta dal venditore; -dichiarazione di corretta installazione dell’impianto o dell’apparecchio e della relativa canna fumaria da parte di installatori qualificati e formati. Per i possessori di caminetti stufe e caldaie a pallet o simili che posseggono impianti e apparecchi di vecchia costruzione, non certificabili ai sensi dei precedenti punti, il divieto del loro utilizzo è immediato se risulta presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato.
Per tutti gli ambienti civili è fatto divieto di climatizzare gli ambienti per più di otto ore giornaliere, con una temperatura limite a 19°. Negli spazi ed esercizi commerciali è obbligatorio tenere chiuse le porte che comunicano con l’esterno.








