È in costante aumento il numero di uomini che chiedono l”aiuto di centri specializzati, e sostegno di natura psicologica e legale. Di Simona Carandente
Di condotte moleste a carattere persecutorio si è parlato e si continua a parlare a più riprese: del resto, dall’introduzione della legge antistalking nel nostro ordinamento (febbraio 2009) è aumentato, in misura pressoché esponenziale, il numero di vittime che si è rivolto alla giustizia per ottenere un provvedimento di natura cautelare o l’instaurazione di un processo penale, finalizzato al recupero della propria libertà.
L’effetto dirompente connesso all’entrata in vigore della legge, tuttavia, è in molti casi da collegarsi ad un vero e proprio abuso del ricorso alla stessa, nell’erronea convinzione che qualsiasi condotta a carattere persecutorio possa definirsi "stalking", con le pesanti conseguenze in termini sanzionatori e cautelari imposti dalla norma. Nell’immaginario collettivo, la vittima di atti persecutori è di sesso femminile, magari esteticamente gradevole, rea di aver posto fine ad un legame sentimentale insoddisfacente o, negli altri casi, bersaglio di attenzioni morbose da parte di improvvisati ammiratori, sulla scorta di pretese di natura sentimentale non meglio definite.
Nella realtà dei fatti, invece, la popolazione di perseguitati è piuttosto variegata: è in costante aumento, peraltro, il numero di soggetti di sesso maschile che lamenta l’aver subito i comportamenti evidenziati dalla norma incriminatrice, costretti per ciò a ricorrere all’aiuto di centri specializzati in casi del genere, con sostegno di natura psicologica e legale. Si pensi che in alcuni paesi, tra cui la civilissima Svizzera, si è addirittura pensato di istituire veri e proprio centri di accoglienza, simili a cliniche, per fornire assistenza ad uomini vittime di stalking, fornendo agli stessi un supporto in senso legale, psicologico ed affettivo.
Nel caso concreto, un giovane uomo si è rivolto al legale: professionista nel settore medico, ha iniziato anni addietro una frequentazione con una donna giovane, piuttosto piacente, dalla quale è nata una bambina, fortemente voluta da entrambi. Come spesso accade, una volta superato l’idillio dei primi tempi, le cose tra i due cominciano a non funzionare. Il giovane decide di porre fine alla relazione sentimentale, ottenendo come da copione la limitazione, e talvolta la totale preclusione, delle visite alla piccola, con l’effetto di alterare il già difficile equilibro genitoriale della ex coppia.
Da qualche tempo, tuttavia, il giovane comincia a ricevere tutta una serie di telefonate, ad ogni ora del giorno e della notte, il cui mittente non ha neanche l’accortenza di oscurarsi; in tali ossessive comunicazioni gli si chiedono continui chiarimenti, incontri, uscite mascherate dalle richieste della piccola di vedere il papà, in un crescendo di condotte sfocianti in appostamenti.
Di fronte alla possibilità di poter proporre querela per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. (atti persecutori), magari preceduta da un formale ammonimento da parte dell’autorità, il giovane ha deciso di prendere tempo, limitandosi a far redigere dal proprio legale una breve missiva: la serenità della propria figlia, difatti, rappresenta per lui il bene maggiore, e teme che una massiccia azione legale possa far saltare ogni equilibrio e comportare una totale, definitiva rottura dei freni inibitori della propria ex compagna. (mail: simonacara@libero.it)
(Fonte foto: Rete Internet)





