SCUOLA. VIGILANZA E RESPONSABILITÁ

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Nella scuola può succedere anche che il danno provocato ad un alunno possa provenire da un cane. Nel caso che sarà trattato, infatti, un cane incustodito aggredisce un” alunna in un cortile antistante l”edificio scolastico

Caso
M.R.,studentessa prossima alla maggiore età, veniva addentata alla mano da un cane incustodito, nel cortile antistante l’edificio scolastico, mentre si accingeva a uscire dalla scuola al termine delle lezioni. Ci si pone la domanda se esiste un obbligo per la scuola di predisporre accorgimenti idonei ad evitare l’accesso ai cani nell’edificio.

La Corte di Cassazione ha specificato con sentenza del 15 febbraio 20011, n.3680 che con l’iscrizione, gli alunni sono affidati all’amministrazione scolastica, che esplica il proprio servizio attraverso il personale – docente e non – e mediante la messa a disposizione di locali, laboratori ecc. Dall’iscrizione deriva a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.

Quindi, anche l’obbligo di vigilare, predisponendo gli accorgimenti necessari a seconda della conformazione dei luoghi, affinché nei locali scolastici non si introducano terzi (persone o animali) che possano arrecare danni agli alunni. Ne deriva che, nelle controversie per il risarcimento del danno da lesioni provocate dall’aggressione di un cane incustodito, nei locali messi a disposizione dalla scuola, l‘alunna deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto scolastico, mentre l’amministrazione ha l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile, essendo stati predisposti gli accorgimenti idonei ad impedire l’accesso a persone o ad animali.

In applicazione di tali principi di diritto, la sorveglianza e la custodia degli spazi frequentati dagli allievi deve intendersi finalizzata alla prevenzione di qualsivoglia rischio prevedibile, compresa l’introduzione di animali privi di custodia.
Nel caso prospettato, l’amministrazione scolastica non ha dimostrato di aver preso gli accorgimenti necessari per impedire l’accesso ai cani e non ha dimostrato, quindi, la prevenzione di qualsivoglia rischio prevedibile.

GENITORI, SCUOLA E DIRITTO