Il caso di due persone che mettono al mondo tre figli, ma sono del tutto incapaci di curarli e crescerli. Anche queste relazioni basate sugli istinti fanno famiglia?
Il legislatore recentemente, con la novella del 2012, ha parzialmente riformato l’art. 572 c.p., cambiando la rubrica da "maltrattamenti in famiglia" in "maltrattamenti contro familiari e conviventi" e precisando che soggetto passivo del reato non è soltanto "una persona della famiglia", ma "una persona della famiglia o comunque convivente".
Un convivente ricorre avverso la sentenza d’appello, che confermava la sua condanna, per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della sua compagna. L’uomo deduce che mancherebbe la prova che vi fosse una convivenza more uxorio o si fosse comunque instaurato un rapporto di tipo familiare. L’uomo osserva che essi non avevano formato "una vera e propria coppia" e che "non hanno mai convissuto da soli, non hanno mai raggiunto un minimo di autonomia e forse si è trattato di una mera coabitazione d’occasione più che di una convivenza more uxorio".
La Cassazione con sentenza del 27.05.2013 n° 22915, accoglie il ricorso con rinvio
È opportuno rammentare, afferma la Corte, che "Agli effetti dell’art. 572 c.p. deve considerarsi famiglia ogni consorzio di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione: anche il legame di puro fatto stabilito tra un uomo e una donna vale pertanto a costituire una famiglia in questo senso, quando risulti da una comunanza di vita e di affetti analoga a quella che si ha nel matrimonio". Più precisamente si è affermato che sono da considerare persone della famiglia, anche i componenti della famiglia di fatto, fondata sulla reciproca volontà di vivere insieme, di generare figli, di avere beni in comune, di dare vita a un nucleo stabile e duraturo.
E proprio in riferimento alla famiglia di fatto è stato affermato che la convivenza more uxorio realizza una serie di relazioni di stima, di affetto e di fiducia, che corrispondono pienamente a quelle che caratterizzano la famiglia legittima.
Passando all’esame del caso concreto, si osserva che la sentenza impugnata, muovendo dal rilievo che tra i soggetti in questione v’era una relazione sentimentale protrattasi per parecchi anni sebbene con fasi alterne e dalla quale sono nati tre figli, ha ritenuto provata l’esistenza di un rapporto non meramente occasionale, ma abituale, "tale da far sorgere rapporti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale" e, quindi, ha concluso per l’assumibilità del fatto nella fattispecie di reato prevista dall’art. 572 cod.pen.
Senonché la conclusione raggiunta dalla Corte di Appello non resiste alle ragioni proposte dal ricorrente. Infatti la Cassazione ricorda che, in difetto di convivenza, il rapporto familiare di fatto, va desunto dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza.
Conclude la Cassazione che l’asserito rapporto di reciproca assistenza sembrerebbe contraddetto dalle seguenti circostanze: la nascita dei tre figli parrebbe essere una conseguenza non voluta della relazione, piuttosto che l’effetto di un progetto mirato a generare, allevare ed educare la prole, posto che, del primo figlio, a causa dell’incuria dei genitori, è stato dichiarato lo stato di adottabilità e, della sorte degli altri, non si ha notizia alcuna; che tanto l’imputato quanto la vittima sono descritti come soggetti immaturi, affetti da disturbi della personalità che ne compromettono la funzionalità in maniera significativa, privi di occupazione lavorativa, incapaci di condurre una vita responsabile. Pertanto sarà il giudice di rinvio ad esaminare di nuovo la questione.

