Il legislatore ha voluto introdurre in modo progressivo i nuovi modelli orari, scaglionandone nel tempo l’entrata in vigore, che, invece, è immediata solo per le prime classi.
Il legislatore ha voluto introdurre nell’ordinamento, in modo progressivo, i nuovi modelli orari per le scuole, scaglionandone nel tempo l’entrata in vigore, la quale è immediata solo per le prime classi; per le classi successive, si garantisce invece la continuità dell’organizzazione didattica rispetto ai modelli anteriori alla riforma, mantenendoli dall’anno scolastico 2009/2010 e fino alla “graduale messa a regime”.
Pertanto sono illegittime le deliberazioni con cui il Consiglio d’Istituto stabilisca di adottare l’orario delle lezioni distribuito in cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per complessive 27 ore, e non più l’orario di 30 ore, articolato in sei giorni settimanali, come avvenuto fino all’anno scolastico precedente, per tutte le classi, tranne le quinte, con coinvolgimento quindi anche delle classi intermedie.
Le odierne ricorrenti, madri di alunni che frequentano la scuola primaria presso l’Istituto comprensivo statale “Padre Gabriele M. Allegra” di Valverde, hanno impugnato i provvedimenti con i quali, per l’anno scolastico 2012/2013, è stato stabilito di adottare l’orario delle lezioni distribuito in cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per complessive 27 ore, e non più l’orario di 30 ore, articolato in sei giorni settimanali, come avvenuto fino all’anno scolastico precedente; esse lamentano che tale modifica è stata adottata per tutte le classi, tranne le quinte, con coinvolgimento quindi anche delle classi intermedie.
Il TAR Sicilia-Catania, sez. II, sentenza 18.02.2013 n° 523 accoglie la doglianza con la quale le madri lamentano, per le classi intermedie, il mancato mantenimento dell’orario di 30 ore settimanali, per il quale la scuola avrebbe dovuto optare utilizzando le economie realizzate attraverso la modifica del modulo nelle prime classi. Va in proposito sottolineato che, il Collegio, in base al principio jura novit curia, ritiene di poter ancorare la doglianza all’art. 4, comma quarto, del DPR n. 89/2009. Detta disposizione recita: “Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall’anno scolastico 2009/2010 e fino alla graduale messa a regime del modello previsto dal precedente comma 3, secondo i modelli orario in atto…”.
Come si vede, dalla norma poc’anzi richiamata è desumibile con chiarezza l’intenzione del legislatore di introdurre in modo progressivo i nuovi modelli orari, scaglionandone nel tempo l’entrata in vigore, la quale è immediata solo per le prime classi; per le classi successive, si garantisce invece la continuità dell’organizzazione didattica rispetto ai modelli anteriori alla riforma, mantenendoli dall’anno scolastico 2009/2010 e fino alla “graduale messa a regime”.

