Passiamo in rassegna il caso di un minore convocato in Tribunale per un”udienza innanzi al Gip, nelle forma anticipate dell”incidente probatorio. Di Simona Carandente
Entrato a far parte quasi del linguaggio comune, alla luce del massiccio utilizzo fatto dai mass media ed organi di stampa, l’incidente probatorio si presenta quale istituto peculiare del diritto processuale penale, dotato di una massiccia importanza pratica ed applicativa.
Grazie ad esso, su istanza del pubblico ministero o della difesa è possibile richiedere l’assunzione anticipata dei mezzi di prova, normalmente delegata alla fase processual-dibattimentale, nel caso in cui sussistano particolari e specifiche esigenze per la genuinità dell’acquisizione probatoria stessa.
Istituto peculiare della fase delle indagini preliminari, può trovare applicazione anche in quella dell’udienza preliminare, purchè ricorrano i presupposti previsti tassativamente dalla legge.
Dal punto di vista strettamente concettuale, tali ipotesi possono ricondursi al rischio che la prova, se rinviata al dibattimento, possa subire inquinamenti; al rischio di deterioramento della stessa o di futura impossibilità di acquisizione; alle prove concernenti chiamate in correità; alla necessità di assunzione di perizia in casi di particolare complessità.
Nel caso di specie, i genitori naturali di un giovane infradiciottenne si rivolgevano al legale perché raggiunti da una convocazione del Tribunale per i minori: di lì a qualche giorno, difatti, si sarebbe tenuta l’udienza innanzi al Giudice per le Indagini preliminari, nelle forme anticipate dell’incidente probatorio, allo scopo di verificare se il giovane fosse realmente responsabile di una rapina di telefoni cellulari commessa in danno di malcapitati minori.
Per quel che concerne la ricognizione di persona, prevista dagli art. 213 e ss. del codice di rito, la legge prevede che si proceda in forme ben specifiche e tassative: alla presenza del difensore dell’imputato, premessi taluni avvisi attinenti alla genuinità della prova, il giudice procura la presenza di almeno due persone (cd. birilli) che devono essere il più possibili somiglianti a quella sottoposta a ricognizione, anche nell’abbigliamento. Quest’ultimo, inoltre, è chiamato dal giudice a scegliere la posizione nella quale mostrarsi, con facoltà di modificarla in caso di plurime e susseguenti attività di riconoscimento.
Data la particolare delicatezza dell’attività ricognitiva, fatta da minori nei confronti di indagato minore, è previsto che il giudice disponga che l’atto sia compiuto senza che quest’ultimo possa vedere i primi, dandone chiaramente atto nel relativo verbale, redatto alla presenza dei difensori e del pubblico ministero procedente. Nel caso di specie, tuttavia, in udienza appariva immediatamente evidente una circostanza: l’evidente sproporzione fisica tra l’indagato, alto e filiforme, rispetto ai birilli, piuttosto in carne e di non particolare altezza, tale da falsare la genuinità stessa del riconoscimento.
Tale dato, difatti, non poteva che alterare il buon esito dell’intera attività di indagine del pubblico ministero: anche se i giovani, difatti, avessero riferito che il loro aggressore era "alto e magro", in mancanza di analoghi e validi termini di comparazione, l’intera attività sarebbe stata da dichiararsi nulla. Lo svolgimento della ricognizione nelle forme dell’incidente probatorio consente, di fatto, un intervento del difensore dell’imputato sulle modalità del riconoscimento stesso, attività di fatto preclusa nel caso di individuazione di persona innanzi ai soli organi di polizia.(mail: simonacara@libero.it)
(Fonte foto: Rete Internet)

