Le relazioni degli assistenti sociali dirette al Tribunale per i minorenni, consentono al giudice di poter meglio valutare le situazioni familiari su cui deve intervenire.
Con sentenza il Tribunale dichiarava i genitori colpevoli del reato di maltrattamenti in famiglia per avere maltrattato i propri figli, sottoponendoli a continue vessazioni fisiche e morali, consistite in un atteggiamento di generale incuria nei loro confronti, nel sistematico uso di espressioni ingiuriose e minacciose, nonché nel picchiarli ripetutamente, provocando loro anche lesioni personali per cui erano costretti a ricorrere alle cure mediche.
Per questi fatti, contestati, entrambi venivano anche condannati al risarcimento dei danni in favore dei figli, costituiti parti civili. I genitori ricorrono per cassazione contestando le relazioni degli assistenti sociali e l’acquisizione delle stesse come mezzi di prova.
La Cassazione penale rileva che le relazioni degli assistenti sociali sono state correttamente acquisite. Una giurisprudenza assolutamente consolidata considera che la consulenza tecnica d’ufficio, disposta in un giudizio civile possa essere acquisita nel processo penale. Infatti, la consulenza tecnica, secondo la normativa processual-civilistica, non appartiene alla categoria dei mezzi di prova, avendo essa la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, pertanto la sua acquisizione nel giudizio penale avviene secondo le regole poste per l’assunzione della prova documentale, dovendo essere considerata quale documento per essere stata formata fuori del procedimento penale ed essendo rappresentativa di situazioni e di cose (Sez. III, 23 novembre 2011, n. 5863, G.; Sez. II, 5 febbraio 2008, n. 7916, Rossi; Sez. III, 25 febbraio 2003, n. 22821, Esposito; Sez. II, 7 maggio 1996, n. 8723, Schiavo).
Le considerazioni fatte in ordine alla consulenza tecnica valgono, a maggior ragione, per le relazioni degli assistenti sociali dirette al Tribunale per i minorenni, che consentono al giudice di poter meglio valutare le situazioni familiari su cui deve intervenire e che sicuramente non appartengono alla categoria dei mezzi di prova.
Infine, deve escludersi che la condotta dovesse essere inquadrata nel diverso reato di abuso dei mezzi di correzione: infatti, l’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza gli estremi del delitto di maltrattamenti. Peraltro, nella specie non è nemmeno ipotizzabile che i comportamenti posti in essere dai due genitori fossero finalizzati ad imporre una qualche forma di educazione, essendo stati improntati elusivamente all’insegna della violenza e della sopraffazione.
La Cassazione penale, sez. VI, sentenza 29.05.2013 n° 23326 rigetta il ricorso dei genitori .

