Inedite notizie sul territorio appartenuto per un periodo alla famiglia Albertini di Nola.
Fin dal 1562 il “Feudo della Piazzolla” appartenne alla famiglia Albertini di Nola. Il territorio, non ancora antropizzato, era un immenso bosco ceduo, ricco di querce, castagni e gelsi, dove gli uomini dei Casali di Saviano, Sirico e Sant’Erasmo erano soliti recarsi per far legna per uso artigianale o da ardere, raccogliere foglie di gelso per allevare bachi da seta, raccogliere ghiande per alimentare suini ed equini.
Pietrantonio Albertini, dominatore incontrastato di quel territorio, in disprezzo degli usi civici concordati con i delegati dei Casali, operò un taglio indiscriminato di alberi, in periodo d’allievo delle piante, generando il risentimento degli abitanti.
Suppliche ed invocazioni bonarie, non sortendo l’effetto di fermare il taglio, sfociarono in una controversia insanabile con inevitabile processo nella Gran Corte della Vicaria, presso il Mastrodatti Apicella, iniziato il 22 giugno 1583.
I tre Casali fondarono le loro ragioni su di un atto del 1530 rogato dal Notaio Ferdinando Gurrerio di Nola, attestante il diritto dei cittadini di “raccoglier “gl’ jandre” (ghiande) e tagliare l’erba, per un giorno nel Fangone e per tre giorni nel Gaudio, di tagliare le legne morte e far “torte”, (attorcigliar fascine), per uso degli uomini della detta città e distrettuali. Vietato tagliare legne vive, in particolar modo, se di alberi da frutto, ma nel caso fossero servite per acconciare delle porte e ponti della città o per le panche dove si taglia la carne in la città, per tale effetto bisognerà farle tagliare”.
Era uso “lo pascolare all’erba e raccogliere ghiande, se ve ne fossero, dopo la Natività, di acquare e pernottare nel bosco, fare pagliara”, tranne nel tempo in cui detto bosco veniva messo a difesa. Il difensore dei Casali, Magnifico Nicola Falco di Saviano, avvalendosi degli usi e usufrutti “in loro possessione a tempo dell’illustre Enrico Ursino, Conte di Nola”, chiede alla Corte “di imporre al magnifico Pietrantonio Albertini che, entro 15 giorni, per niente incida, né faccia incidere da altre persone gli alberi nel “Bosco della Piazzolla”, sotto pena di once d’oro 50, da pagarsi al fisco Regio, in caso contrario”.
Il feudatario disertò l’udienza inducendo il procuratore dei “Casali “separati della città di Nola”, a notificargli “provisioni”, unitamente al suo famulo e custode del bosco,“Jacopo Ciccone” e ad altri incisori, sotto la pena pecuniaria di 100 once.
Detti provvedimenti non rimuovendoli, dai loro comportamenti devastanti, costrinsero il difensore a protestare vibratamente con l’intimazione all’illustre avversario, di lettere osservatoriali”, adducendo: “in nessun modo curò, né cura di obbedire agli ordini ingiunti, in grave danno, pregiudizio e interesse dei supplicanti, con minaccia di comminare una pena pecuniaria di, 100 once d’oro, a ogni incisore”.
L’irreperibilità fu reiterata dall’Albertini anche di fronte a questa pressante procedura, ma le “Osservatoriali” furono notificate a due suoi lavoranti, Marco e Giovanni Iovino, davanti ai testimoni, Ascanio Marino e Giovanni Battista de Policastro, Minichiello Crasolla de Nola, da Paolo Sapio, giurato della Regia Curia di Nola, il 20 aprile del 1589.
L’evento diede origine a nuove forme di distruzione ed estirpazioni del bosco dovute ad intagli ed incendi, per i quali i Casali invocarono “il perseguimento dei responsabili di tali misfatti, con richiesta al Governatore della città di ricercare ed incarcerare delinquenti e deterioranti del “Bosco della Piazzolla”, destinando presso di esso un commissario per la vigilanza”.
Finalmente, comparve in udienza Pietrantonio Albertini che esprimendo soddisfazione per i provvedimenti presi contro gli autori di misfatti perpetrati in danno del bosco, si protestò innocente per non aver mai inciso, né ordinato di incidere alberi e “per dissolvere ogni dubbio, sulle accuse che lo vede in causa contro i Casali di Nola, invita il suo avvocato, Tomaso Comite a replicare”.
Il leguleio facendo ricorso a trastole da “scena quinta” e ingenerando dubbi, sulle certezze in uso ai supplicanti, dedusse: “senza una lista di colpevoli e in assenza di prove, non è possibile emettere condanne a carico di esecutori solo sospettati; le provvisioni non furono notificate “a diritto di giustizia” e non si ascolteranno testimoni se non saranno revocati i provvedimenti emessi, per difetto di notifica da recapitare a termini e modalità di legge”. Tenuto conto dei motivi addotti e non rilevando nessuna responsabilità a carico del suo assistito, “la causa non può essere trattata e non si potrà procedere ad emettere alcun provvedimento, stante il notorio difetto di legge che si evince dalla lettura dell’istrumento di vendita del 1530”.
Tutto questo, il 15 maggio 1589, dopo sei anni di giudizio.
L’incompletezza del documento, le pagine lacerate, al di là delle ragioni degli attori, non ci consentono di conoscere i risvolti processuali successivi, ma lo spaccato di vita quotidiana sull’assetto sociale, politico e giuridico di Nola e suoi Casali, è prova di una naturale opposizione delle ragioni dei cittadini contro il potere del feudatario che tramite i cavilli inventati dal suo sofistico causidico e alla complicità delle procedure legali lente e farraginose, riesce a squilibrare la bilancia della giustizia contro ogni logica e umana immaginazione.
(Foto: Cartina del territorio di Piazzolla)

