Questo istituto non va confuso con la difesa di ufficio, e rende concreto l”importante diritto di difesa. Ma, come sempre accade, la realtà è ben lontana dai buoni principi. Di Simona Carandente
Tra i primi diritti inviolabili dell’uomo e del cittadino, un posto di sicuro rilievo spetta al diritto di difesa, che stando al dettato dell’art. 24 della Carta Costituzionale è inviolabile, e riconosciuto in ogni stato e grado del processo. Sulla scorta di tale assunto, e nell’ottica di garantire la possibilità di essere assistiti legalmente a chiunque, abbiente o meno che sia, nasce l’istituto del gratuito patrocinio, che prevede la possibilità che l’onorario spettante al difensore venga corrisposto dallo Stato, anziché dal beneficiario, laddove ricorrano determinati requisiti.
Con l’aggiornamento del tetto massimo, chi abbia quale riferimento reddituale 10.628 euro l’anno, aumentati di circa 1000 euro per ogni familiare convivente, in assenza di altri indicatori di reddito quali immobili, o beni mobili registrati di notevole valore, può essere ammesso a godere del beneficio, potendo avvalersi di un difensore iscritto in appositi elenchi, custoditi presso i relativi Ordini di appartenenza.
Tale istituto, volto a tutelare sia i diritti delle parti civili che quelli degli imputati, non va confuso con la difesa di ufficio, che altro non è se non l’indicazione, da parte dello Stato, di un nominativo di un difensore iscritto in apposite liste, priva di ogni effetto se seguita dalla nomina di un proprio legale di fiducia, il quale deve essere in ogni caso retribuito dall’assistito, anche attivando eventuali procedure esecutive.
Purtroppo, come spesso capita quando grossi ideali e principi vengono trasfusi su carta, la realtà concreta è ben diversa. Non capita di rado che molte persone, pur avendo i requisiti formali per essere ammessi al beneficio, vengano invitate a rivolgersi ad altri legali, magari di minore esperienza e "tuttofare", affinchè li assistano come possono nei relativi procedimenti, penali e civili.
Difficilmente chi sia estraneo al mondo della giustizia potrebbe immaginare, anche solo lontanamente, quanto sia complesso ed articolato il percorso di liquidazione degli onorari al difensore: procedura lenta, macchinosa, spesso infruttuosa e con corresponsione di emolumenti anche a distanza di tre, quattro anni dall’attività già prestata.
Un meccanismo, quella di liquidazione, che va a discapito dei giovani avvocati, costretti ad attendere tempi lunghissimi a fronte di attività difensive lunghe, complesse e con notevole impiego di energie. Una riforma corretta ed oculata del sistema giustizia, al di là di inutili chiacchiere, dovrebbe calarsi nella realtà concreta, adoperandosi per rendere effettivi, e reali, diritti che sono tali solo sulla carta, affinchè il diritto di difesa non sia più una mera petizione di principio. (mail: simonacara@libero.it)
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