Il reclutamento e lo sfruttamento di persone emarginate e bisognose dovrebbe diventare sempre più raro, ora che il caporalato è reato. Di Simona Carandente
Un fenomeno tristemente diffuso, specie nel nostro sfortunato meridione, è quello che vede extracomunitari riunirsi sul ciglio di strade più o meno periferiche, nelle prime ore del giorno, in attesa di essere reclutati da più o meno improvvisati datori di lavoro, con lo scopo di sbarcare il lunario e riuscire, nel migliore dei casi, a procacciarsi il cibo ed un letto a fine giornata.
Scene come quelle descritte potrebbero, in una previsione del tutto ottimistica, verificarsi con modalità sempre più rare, tenuto conto che lo scorso mese di agosto, con il decreto legge n.138 in materia di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria, è stato introdotto nell’ordinamento positivo il reato di cui all’art. 603 bis, meglio noto come reato di "caporalato". Tale fenomeno vede la sua massima diffusione nei settori dell’edilizia e dell’industria agroalimentare, ove è necessaria manodopera a bassissimo costo, sottoposta alle vessazioni dei cosiddetti caporali, a loro volta appartenenti al crimine organizzato ed a forme di associazionismo penalmente rilevanti.
Il caporale, sfruttando illecitamente la forza lavoro, proveniente dalle fasce più emarginate e bisognose della popolazione, pretende e richiede percentuali altissime, anche nella misura del 60% sulla retribuzione dei poveri sottoposti, reclutati il più delle volte personalmente, attraverso accessi nelle periferie delle città o comunque in territori di maggior emarginazione sociale.
Con l’introduzione del reato di caporalato nel codice penale viene punita la condotta di chi svolga tale illecita attività di intermediazione, reclutando la manodopera o sfruttandone l’attività lavorativa, profittando dello stato di bisogno e soggezione altrui, prevedendo una pena della reclusione da cinque ad otto anni, più una multa fino a duemila euro per ogni lavoratore reclutato.
Comportano l’aumento della pena l’aver reclutato più di tre lavoratori, specie se minori, e l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori a situazione di grave pericolo per la propria incolumità , in relazione all’attività prestata.
Introducendo tale reato nel nostro ordinamento, il legislatore ha mostrato finalmente una rinnovata sensibilità verso tale forma di sfruttamento, peculiare del mercato del lavoro, colmando il vuoto normativo della mancanza di una forma di incriminazione ad hoc per tali fattispecie, mirando a punire non già il singolo caporale, ma le organizzazioni criminali a tanto finalizzate, che abusano dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, adoperando condotte di violenza, minaccia o comunque intimidative. (mail: simonacara@libero.it)
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