La potestà genitoriale non può essere esercitata mettendo sotto ricatto il figlio.
La potestà genitoriale comprende la facoltà di stabilire in quale ambito – spaziale e personale – debba vivere il figlio, ma tale facoltà non può essere esercitata in contrasto con le "aspirazioni" dei figli e, a maggior ragione, con i loro bisogni più profondi, giacché, altrimenti, quella potestà si risolverebbe in una forma di tutela di natura padronale.
La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di una mamma per il reato di tentata violenza privata continuata commesso contro il figlio. La mamma, al fine di costringere il figlio a rimettere la querela presentata nei suoi confronti, minacciò di separarlo dalla nonna paterna, con cui il ragazzo conviveva da tempo. Contro la sentenza suddetta, la mamma ha proposto ricorso per Cassazione. La mamma lamenta che non può essere considerata minaccia la prospettazione di allontanare il figlio dalla nonna paterna, al fine di ricondurlo a vivere con lei, dacché l’esercizio della potestà genitoriale comprende il potere di stabilire in quale ambito debba vivere il figlio.
Il ricorso è infondato. Questo è quanto afferma la Cassazione penale , sez. V, sentenza 11.09.2013 n° 37324. È ben vero che la potestà genitoriale comprende la facoltà di stabilire in quale ambito – spaziale e personale – debba vivere il figlio, ma tale facoltà non può essere esercitata in contrasto con le "aspirazioni" dei figli (art. 147 cc) e, a maggior ragione, con i loro bisogni più profondi, giacché, altrimenti, quella potestà si risolverebbe in una forma di tutela di natura padronale: concezione da gran tempo superata da tutte le legislazioni moderne a noi più vicine e, tra queste, del legislatore italiano.
Soprattutto, la potestà (tra poco "responsabilità") genitoriale non può essere esercitata per costringere il figlio a comportamenti funzionali alla soddisfazione di interessi – morali ed economici – del genitore e allo stesso tempo contrastanti con quelli, della stessa natura, del figlio, giacché, in caso contrario, oltre alla risoluzione del conflitto d’interessi a vantaggio della parte più forte, si assisterebbe ad un utilizzo distorto delle facoltà concesse al genitore in funzione, invece, dell’interesse della famiglia e di quelle, preminenti, del minore stesso.
Nella specie il minore ha subito, da parte della madre, una forte pressione, rivolta a costringerlo a rimettere la querela presentata, contro di lei, dal padre, prima di morire. Pressione esercitata con la minaccia di separarlo dalla nonna paterna, con cui il ragazzo conviveva dalla morte del padre e con cui aveva stabilito un significativo rapporto affettivo; insieme alla quale aveva ritrovato uno spazio di vita funzionale alla sua serenità. E ciò è stato fatto dalla mamma non per migliorare la condizione del minore o per recuperare il rapporto con lui, ma per ottenere comportamenti che soddisfacevano il suo esclusivo interesse personale (contrastante con quello del figlio).
Correttamente la Corte d’appello ha rilevato che il minore ultra quattordicenne può rimettere la querela, per cui la minaccia esercitata dalla madre era idonea a produrre l’effetto avuto di mira. Il fatto che la rimessione della querela, operata dal minore, fosse soggetta ad "approvazione" del rappresentante (art. 153 cod. pen.) non elide la capacità offensiva della condotta, giacché nessun "rappresentante" avrebbe potuto fare a meno di tener conto dei desiderata del minore, con la conseguenza che, seppur la volontà di quest’ultimo non è, da sola, sufficiente a produrre l’effetto remissorio, è tuttavia sufficiente ad innescare il meccanismo funzionale alle remissione.

