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Genitore ad ore

In una causa, un padre ritiene che i tempi della presenza della figlia presso di sè, dovessero essere della stessa durata di quelli trascorsi con la madre.

Un genitore ritiene che i propri pretesi diritti di padre dovessero trovare affermazione attraverso una spartizione matematica dei tempi e della presenza della figlia minore presso di sé, di modo che essa dovesse stare presso di lui per una durata esattamente pari rispetto alla madre.
Invece, il Tribunale per i Minorenni affidava la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa, disciplinando le visite padre-figlia e il contributo al mantenimento a carico del padre.

Infatti, il Tribunale Minorenni Trieste, sentenza 20.02.2013, ha ritenuto non valide le ragioni del padre tutte incentrate, nella presente causa, sulla concezione che i propri pretesi diritti di padre debbano trovare affermazione attraverso una spartizione chirurgica dei tempi e della presenza della bambina presso di sé, di modo che essa debba stare presso di lui per una durata esattamente pari rispetto alla madre, da sancire attraverso una cessione a giorni o a settimane alternate tra l’uno e l’altro genitore, con un subitaneo meccanismo di recupero degli eventuali ammanchi.

Questo dimostra già di per sè, ad avviso del Collegio, la siderale distanza del padre dalla sufficiente capacità di immedesimazione nelle esigenze di maggior stabilità e tranquillità di vita della figlia, capacità che invece si devono pretendere dal genitore di una bimba che ha da poco compiuto i due anni d’età. Benché così piccola, e proprio perché così piccola, la bambina non può esser considerata e trattata come un oggetto da possedere e da palleggiarsi, anziché come un essere umano con diritti propri.

Giova ricordare che è giurisprudenza ormai costante del Tribunale dei Minori di non consentire, nemmeno nei casi di residenza di entrambi i genitori in enti separati di un medesimo edificio, il palleggio ping-pong della prole. Esso è irrispettoso della dignità personale (il minore viene trattato alla stregua del proverbiale “pacco postale”, per richiamare l’espressione coniata dalla saggezza popolare) ed è una soluzione sempre votata a rapido decadimento, man mano che il bambino cresce o mutano gli orari (o i turni…) lavorativi dei genitori o dei loro eventuali nuovi partner e nuovi figli. Una soluzione, quindi, esposta a elevato rischio di far deflagrare ulteriori e continue controversie, con danno alla serenità del minore ed effetto inutilmente inflattivo sul sistema giudiziario.

Un minore, specie di così giovane età, deve invece avere una residenza preferenziale, scelta dai genitori o, in mancanza, dal giudice, secondo i parametri di fatto propri del caso di specie, proiettati dal presente al futuro, per il contemperamento dei diritti in gioco (del figlio e dei genitori), con prevalenza degli interessi del primo. La “filosofia” genitoriale del padre, in completa divergenza con quanto sopra ritenuto, fa fondatamente temere al Collegio che egli non possa condividere l’affidamento della bambina con la madre, perché sembra indice di una considerazione prevalente di sé, piuttosto che di quella della figlia e, pertanto, fa temere un pregiudizio per quest’ultima, tutte le volte che egli dovesse essere chiamato a prendere -insieme alla madre- le decisioni ordinarie e straordinarie di potestà, nell’interesse superiore della bambina.

Per questo motivo il Tribunale ritiene di rigettare la richiesta paterna di affido condiviso e, quindi, rimane immutato il precedente provvedimento di affido esclusivo alla genitrice.

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