Non sempre la scuola deve pagare per un infortunio subito dall”alunno durante l”orario scolastico.
Il fatto
Il Ministero della Pubblica Istruzione viene denunciato dai genitori di un ragazzo della scuola media che, durante l’ora di educazione fisica, mentre eseguiva un esercizio di salto in alto, si infortunava sbattendo il ginocchio destro sui denti.
Posto che sulla scuola e sull’insegnante, grava una responsabilità di natura oggettiva, la scuola e l’insegnante, per liberasi da tale responsabilità devono dare prova dell’impossibilità oggettiva di evitare il danno, ossia devono dimostrare il caso fortuito. Si impongono, comunque, alcune precisazioni.
In casi come questo, il problema non è stabilire quali siano gli oneri probatori che incombono sulla scuola inadempiente, ma accertare se il ragazzo sia inadempiente o no.
Infatti, il giovane era perfettamente in grado di percepire e riferire l’accaduto, in modo da dimostrare la responsabilità dell’insegnante (diverso il caso del bambino di una scuola materna o dell’infante, che non sono in grado di ricostruire il fatto verificatosi).
Il ragazzo, dunque, aveva l’onere – rimasto del tutto inadempiuto – di allegare le ragioni per le quali il fatto che egli abbia sbattuto il ginocchio destro sui denti sia da ascrivere a responsabilità dell’insegnante di educazione fisica e/o della scuola.
Per altro verso, con riferimento all’oggettività del fatto, non può certamente sostenersi che l’obbligazione dell’insegnante di educazione fisica sia quella di impedire in assoluto qualsiasi tipo di danno che i suoi alunni possano patire, essendo, invece, la sua obbligazione quella di svolgere la lezione e di fare eseguire gli esercizi ginnici in maniera corretta e adeguata. Ed è fisiologicamente connesso all’esercizio di attività motorie che, facendole, si possa accidentalmente cadere e farsi male, senza che ciò necessariamente significhi che l’insegnante abbia posto in essere azioni o omissioni sotto un qualche profilo censurabili. Il fatto oggetto dell’odierno contendere, così come narrato dai genitori del ragazzo, appare essere una normale conseguenza dell’esercizio di un’attività ginnica: un allievo compie un salto in alto e, cadendo male, sbatte il ginocchio destro sui denti.
Non avendo i genitori provato che il fatto sia avvenuto per una qualche ragione attribuibile a responsabilità dell’insegnante (come, per esempio, avere fatto eseguire agli allievi esercizi superiori alle loro capacità o da svolgersi con attrezzature e/o modalità inadeguate, ecc.), deve ritenersi che l’incidente in questione sia frutto di una inevitabile casualità (un piede messo male, la flessione non governata come si deve, ecc.) e che l’unico modo che vi sarebbe stato di evitarlo era non fare eseguire al ragazzo esercizi ginnici nell’ora dedicata all’educazione fisica. Il che, ovviamente, è del tutto illogico.
Cadere, sbattere il ginocchio sui denti è cosa che può accadere e con una certa “normalità” accade quando si fa ginnastica e, ancor più quando si fanno salti in alto, anche se li si fa sotto la più diligente vigilanza, e, dunque, il solo “essersi fatto male”, senz’alcuna altra precisazione, non può essere considerato indizio e men che meno prova di responsabilità di taluno nella causazione di quel fatto.
Sul punto, ha correttamente statuito il Tribunale di Milano che «ai fini della responsabilità dell’insegnante per fatto illecito occorso ad un alunno di scuola elementare, la presunzione di responsabilità per “culpa in vigilando” non può estendersi sino a ritenere sussistente la responsabilità stessa per il fatto solo che sia stato autorizzato lo svolgimento di giochi aerobici e dinamici» (Tribunale Milano, 27 aprile 2001, in Gius 2001, 2784).
Le domande proposta dai genitori del ragazzo è rigettata dal Tribunale di Catania, sez. V civile, sentenza 03.05.2006 n° 1478.



