Secondo l’Authority per la privacy, le commissioni mediche dovranno omettere le parti riguardanti i dati clinici del soggetto nel rilascio del contrassegno auto per disabili e nelle documentazioni per l’acquisto di nuove autovetture.
Nel rilascio delle certificazioni attestanti l’invalidità civile che verranno utilizzate per il rilascio del contrassegno invalidi e per le agevolazioni all’acquisto di una nuova autovettura, non saranno più necessari i dati relativi alla diagnosi del soggetto disabile, dell’esame e dell’anamnesi, tutto nel rispetto della propria privacy. A sancirlo è stato il Garante della privacy attraverso un provvedimento inviato a Regioni, Province autonome e Inps.
Quindi, nella copia del verbale di invalidità che sarà utilizzata per richiedere il contrassegno che darà libero accesso alle aree a traffico limitato (Ztl) o per fruire delle agevolazioni fiscali, la commissione esaminatrice non dovrà indicare nessun dato clinico riguardanti la patologia o qualsiasi altra informazione che potrebbe rivelare lo stato di salute dell’interessato.
Il provvedimento si è reso necessario dopo la segnalazione di alcuni cittadini ritenutesi danneggiati nel loro diritto alla riservatezza, appellandosi alle nuove procedure previste dal Decreto semplificazioni (articolo 4). Infatti, gli stessi cittadini, contestavano un danno inerente al loro diritto sulla privacy, in quanto, per ottenere ad esempio l’iva agevolata per l’acquisto di una nuova auto, erano obbligati a presentare al rivenditore copia del verbale riportante informazioni personali che citano lo stato di salute del paziente.
Ecco cosa si dispone in base all’articolo 4 e alla delibera del Garante:
Articolo 4 del DL 9 febbraio 2012, n. 5 – "Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici". 2. Le attestazioni medico legali richieste per l’accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’istante ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
Il Garante – Il Garante, nel riconoscere l’indubbia semplificazione che l’art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 intende introdurre nelle procedure per ottenere da parte delle persone con disabilità i predetti benefici, ritiene che, in attuazione dei richiamati princìpi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità, le commissioni mediche rilascino, ai predetti fini di cui all’articolo 4 del decreto-legge citato, una copia del verbale della commissione medica integrata con l’omissione delle parti dedicate alla descrizione dei dati anamnestici, all’esame obiettivo e alla diagnosi della persona con disabilità. Ciò affinché sia assicurato un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà, nel rispetto dei principi di semplificazione (art. 2, comma 2 del Codice).
(Fonte foto: Rete Internet)
Scriveteci al seguente indirizzo di posta elettronica: mobasta2012@gmail.com


