Con atti invasivi sul corpo di una ragazzina si commette il reato di violenza sessuale

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La violenza sessuale non necessariamente è caratterizzata da sopraffazione fisica, ma può essere contraddistinta anche da manovre insidiose e rapide, tali da superare la contraria volontà di una persona .

Con sentenza la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la condanna di un uomo per il reato di violenza sessuale, avendo costretto una ragazza ad avere rapporti,togliendole la maglietta, prendendola per i polsi, sganciandole il reggiseno e baciandole il seno. L’uomo ha presentato ricorso in Cassazione.

Ha lamentato in particolare che la Corte abbia ritenuto attendibile la ragazza (unica testimone diretta) nonostante l’inspiegabile lasso di tempo di oltre cinque mesi, lasciato trascorrere prima di presentare querela e il mancato accertamento della attitudine della stessa a testimoniare. In ogni caso ha evidenziato che nessuna violenza o minaccia sarebbe stata posta in essere poichè la ragazza, non avrebbe opposto resistenza ad essere spogliata dall’imputato. Infatti non si erano accertati nè un qualunque danneggiamento di indumenti della minore nè alcuna lesione sulla persona della stessa.

Dopo avere escluso che dagli atti emergesse il benchè minimo accanimento della ragazza nei confronti dell’imputato, la Corte, in adesione a quanto già osservato dal giudice di primo grado, ha posto anzitutto in rilievo le caratteristiche della minore, adolescente di quindici anni e dalla personalità matura ed equilibrata nonchè inserita in normali relazioni familiari e sociali, con conseguente insussistenza di qualsivoglia elemento idoneo a far deporre per una possibile incapacità a testimoniare.

Analoga esauriente e logica spiegazione la Corte ha dato con riferimento al rilevato distacco temporale tra momento di verificazione del fatto e momento in cui lo stesso venne denunciato in querela; i giudici ne hanno correttamente escluso un significato di inattendibilità, ponendo in rilievo che, in realtà, la ragazza ebbe a confidarsi già solo due giorni dopo il fatto con la compagna di banco e, nei giorni successivi, dapprima per telefono con lo zio e, successivamente, con un’altra amica, soffermandosi sulle difficoltà che aveva avuto ad affrontare la vicenda con i genitori, prima di formalizzare la querela, per paura di un loro giudizio sulla fiducia da lei riposta ingenuamente in altri.

La Corte ha poi analizzato scrupolosamente il racconto della testimone relativa ai fatti occorsi rilevandone la linearità e la logicità. Nè la Corte ha mancato di qualificare correttamente il fatto, sottolineando che la condotta, posta inizialmente in essere attraverso atti insidiosamente rapidi tali da sorprendere la vittima e da lasciarla disorientata ed impietrita, proseguì poi attraverso l’impiego di vera e propria energia fisica, essendo stata la ragazza afferrata per i polsi e costretta con la forza dapprima a sedere sulle gambe dell’uomo e poi a giacere sul divano per subire plurimi atti sessuali; sul punto ha così correttamente applicato i principi affermati da questa Corte in ordine alle modalità integratrici dell’elemento della violenza nel reato di violenza sessuale, non necessariamente caratterizzate da sopraffazione fisica, nella specie comunque posta in essere nel prosieguo dell’azione, ma anche da manovre insidiose e rapide, tali da superare la contraria volontà della persona offesa (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, M., Rv. 247932).

Nel caso prospettato, la Corte territoriale ha rilevato che, pur in assenza di un rapporto sessuale completo , gli atti posti in essere sono stati caratterizzati da indubbia invasività e hanno cagionato un notevole danno alla vittima in termini psichici atteso lo stato di turbamento e timore che pervadeva la ragazza allorchè, dopo il fatto, si imbatteva nell’imputato ed ancora il mutamento caratteriale notato dai genitori e il disagio e il profondo malessere emergenti dal suo diario tali da averla condotta anche a gesti di autolesionismo.

La Cassazione penale , sez. III, sentenza 15.03.2013 n° 12263,rigetta il ricorso
(Fonte foto: Rete internet)

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