
Riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma dell’avvocato Giovanni Salierno, ex assessore al Contenzioso della giunta Di Sarno. Nella missiva Salierno tenta di far luce sulla vicenda Soficoop che questa sera approderà in consiglio comunale in forma di “discussione sulla procedura arbitrale”.
Gentile Direttrice,
Le inoltro la presente nella mia qualità di ex assessore al Comune di Somma Vesuviana con delega, tra le altre, anche al contenzioso, per una corretta informazione sulla vicenda in oggetto.
Nel mese di ottobre del 2017, e precisamente con delibera n°60 del 19/10/2017 il Consiglio comunale di Somma Vesuviana, su proposta anche dello scrivente, ha disposto la costituzione di un collegio arbitrale al fine di dirimere tutte le questioni giudiziali in essere tra la Soficoop, Ata Srl, Ditta Villani, Città del mare e l’Ente.
Da subito lo scrivente ha ritenuto la formula adottata – tra l’altro prevista dall’art. 16 della convenzione 2188/1979 (clausola compromissoria) – una buona e concreta soluzione per mettere fine ad una questione che si trascina da quasi mezzo secolo.
Dunque, individuato lo strumento, l’obiettivo è stato quello di mettere sul tavolo dei Giudici tutte le questioni in ballo e le relative richieste delle parti.
Le vicende, come molti non sanno, traggono origine da due provvedimenti del comune di Somma Vesuviana, il primo di sospensione di lavori, il secondo di acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive realizzate.
Riassumendo brevemente si ricorda che So.fi.coop Spa era assegnataria di alcune aree nel territorio di Somma Vesuviana per la costruzione di circa 200 alloggi.
Ottenute le dovute concessioni edilizie venivano ultimate però soltanto alcune opere da farsi, ragion per cui con ordinanza Sindacale del mese di agosto 1993 si disponeva la sospensione dei provvedimenti di assegnazione di alcune aree, atteso che sebbene immessa nel possesso dei suoli, l’assegnataria aveva realizzato gli alloggi solo in alcuni lotti assegnati, mentre in altri non erano stati completati i lavori.
Avverso il provvedimento di sospensione la Soficoop adiva la giustizia amministrativa perdendo non solo nei due normali gradi di giudizio, ma anche nel giudizio di revocazione. Dunque, i Giudici amministrativi confermavano il provvedimento di sospensione dell’Ente.
Inoltre, nelle convenzioni stipulate tra l’Ente e la Soficoop si stabiliva che erano a carico di questa ultima sia gli oneri di costruzione da corrispondere al comune, sia le procedure di esproprio con pagamento dei relativi indennizzi ai proprietari delle aree.
Con successivo provvedimento del 16/10/2008 – in seguito all’ordinanza di contestazione di opere abusive – il responsabile del settore urbanistica del comune di Somma Vesuviana acquisiva al patrimonio comunale una parte delle opere costruite in difformità alle autorizzazioni rilasciate e non completate.
Anche tale provvedimento veniva impugnato dalla Soficoop e il giudizio si estingueva per perenzione, nonostante le opposizioni della assegnataria.
Dunque, da una parte l’Ente che ha sempre sostenuto di non aver riscosso gli oneri di costruzione e gli indennizzi in favore dei proprietari dei terreni, dall’altra la Soficoop e i suoi aventi diritti che chiedono all’Ente il risarcimento dei danni ritenendo ancora illegittimo il provvedimento di sospensione, cosi come quello acquisizione al patrimonio comunale.
Alla luce di quanto sopra si conveniva di accorpare tutte le questioni e sottoporle al vaglio di arbitri esperti al fine di mettere un punto definitivo a tutto.
In particolare si è chiesto agli arbitri di analizzare l’intera vicenda dalla stipula della convenzione ad oggi, esaminando le relative posizioni delle parti, di accertare eventuali responsabilità delle stesse e le rispettive posizioni creditorie e/o debitorie, anche in merito a possibili risarcimenti.
Nel corso delle operazioni si rendeva necessaria la nomina di un consulente tecnico nominato dal collegio, di conseguenza l’Ente nominava i propri tecnici di fiducia per seguire le operazioni peritali.
Con lettera del 12/10/2018, prot. 22413 lo scrivente (ancora in carica) chiedeva ai due consulenti del comune, nonché al legale nominato dall’Ente, di essere aggiornato circa le operazioni peritali, ricordando agli stessi di porre all’attenzione del collegio e del ctu incaricato tutti i quesiti posti agli arbitri e di non rivolgere l’attenzione soltanto ad alcuni di essi.
Nella stessa si precisava, altresì, che era opportuno porre l’attenzione su tutte le questioni oggetto delle domande, ed in particolar modo su quelle preliminari, alla luce anche delle statuizioni giudiziali, dal momento che la giurisdizione amministrativa ha sancito da un lato la legittimità del provvedimento di sospensione del 1993, e dall’altro la perenzione del ricorso circa il provvedimento di acquisizione delle opere abusive che, proprio alla luce della “dichiarata perenzione”, mai ha perso efficacia (salvo il completamento della procedura amministrativa a cura dell’Ente), restando in ogni caso in vita il provvedimento di contestazione di abusi.
Tuttavia, molteplici sono i dubbi che non hanno ancora avuto una risposta nel merito (solo a titolo di esempio: le procedure espropriative; i tempi di completamento lavori, pagamento degli oneri di costruzione ecc.) e per tale motivo si è ritenuto che un collegio arbitrale qualificato possa addivenire ad un chiarimento definitivo.
Non vi è dubbio circa la complessità delle questioni sottoposte ai giudici, cosi come è fuor di dubbio che il Collegio per addivenire ad una conclusione non può prescindere da quanto sancito dalle sentenze passate in giudicato e da una ricostruzione minuziosa della vicenda, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista giuridico.
Si auspica da parte degli arbitri una soluzione meditata e che tenga conto del forte danno subito dall’Ente e dai cittadini, fondata su una analisi completa e con risposte dettagliate a tutti i quesiti posti al Loro vaglio.
Distinti Saluti
Avv. Giovanni Salierno



