Pianeta Scuola, l’esame di terza media 2021 e il voto finale

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Anche quest’anno l’esame verrà svolto in forma ridotta difatti, l’OM n. 52/2021 dispone che l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per il solo a.s. 2020/21, consiste in una sola prova orale e nella redazione e presentazione di un elaborato da parte degli studenti.

E’ previsto l’esame in presenza tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, salvo eventuali disposizioni da parte dell’autorità sanitaria ed eccetto per alcuni particolari casi, per i quali la prova si svolgerà in videoconferenza o con altra modalità telematica sincrona.

L’iter e gli adempimenti connessi all’esame, al suo svolgimento e alla valutazione degli alunni sono:

  • assegnazione della tematica per l’elaborato da parte del consiglio di classe a ciascuno studente entro il 7 maggio 2021;
  • supporto docenti agli allievi nella redazione dell’elaborato e nella scelta della forma;
  • trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato entro il 7 giugno 2021;
  • scrutinio finale per decidere in merito all’ammissione all’esame e attribuzione del voto;
  • riunione preliminare;
  • svolgimento esame;
  • valutazione finale.

L’elaborato dovrà essere un prodotto originale e potrà essere un testo scritto, una presentazione multimediale, una mappa, un filmato o una produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni che frequentano istituti con indirizzo musicale.

Scrutinio finale

Per cui, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera l’ammissione all’esame attribuendo sulla base del percorso scolastico triennale tenuto da ognuno degli studenti il relativo voto espresso in decimi.

Poi, appare opportuno ricordare che, per l’a.s. 2020/21, sono ammessi all’esame di Stato di I grado gli alunni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, previsto dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento a specifici casi connessi all’emergenza epidemiologica Covid-19;
  2.  non essere stati destinatari della sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del DPR 24 giugno 1998, n. 249.

Relativamente alla frequenza dei tre quarti di frequenza del monte ore annuale, è prevista la facoltà per il collegio dei docenti di derogarvi per casi connessi all’emergenza epidemiologica.

Ai fini di ammissione, non è previsto che gli alunni abbiano la sufficienza in tutte le discipline (come del resto già disposto dal DM n. 741/2017), per cui i consigli di classe possono procedere all’ammissione di un alunno che abbia un’insufficienza in una o più discipline, secondo i criteri fissati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF. Se ne deduce che il nel caso in questione, ossia di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Voto finale

Conseguentemente all’ammissione e la prova orale, ai candidati è dato il voto finale, deliberato dalla commissione su proposta della sottocommissione.

Il Ministero dell’Istruzione ha puntualizzato che il voto finale è dato della media aritmetica tra voto di ammissione e voto della prova d’esame e che non è possibile fare una media ponderata. La media è arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

Infine altra novità, è rappresentata dal fatto che la partecipazione all’esame INVALSI non sarà considerato requisito di accesso.

foto: fonte internet