Il Giudice di Pace ha ritenuto che la vendita di bevande alcoliche non possa essere ricondotta al concetto di somministrazione. Per tale motivo ha assolto il gestore di un negozio che vendeva a minori di anni 16 bevande alcoliche.
La CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 24 novembre 2014, n.48744. ha ritenuto il ricorso fondato nei termini di seguito precisati.
Da un punto di vista semantico, il concetto di somministrazione e più ampio di quello di vendita e sembra addirittura comprenderlo o, quantomeno, non escluderlo, atteso che ‘somministrare’ è sinonimo di ‘fornire’, ‘dare’, ‘distribuire’, ‘consegnare’, di talchè è certamente possibile che una bevanda sia veduta e quindi somministrata in un unico, indistinto contesto temporale; anzi ciò rappresenta il fatto più comune in un bar, atteso che si tratta di un esercizio commerciale.
Questa sezione, con la sentenza ASN 201304320-RV 254391 ha chiarito che non sussistono gli estremi della fattispecie costitutiva del reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, qualora quest’ultima abbia direttamente prelevato la bevanda dal frigobar (servendosi da sè: cosiddetto selfservice), in quanto, in tal caso, la richiesta della merce avviene attraverso un comportamento concludente ed il cliente può consumarla prima ancora di pagarla, con la conseguenza che nè il titolare nè il gestore del negozio prestano alcun consenso in ordine al prelievo ed al consumo della bevanda.
E’ ovvio, che, ricorrendo allo stesso ragionamento, il principio va applicato anche alla ipotesi contravvenzionale ex art. 689 cp, atteso che non sono indifferenti nè la condotta di colui che fruisce della bevanda, nè le modalità con le quali è venuto in possesso della stessa, modalità che certamente possono dipendere da ‘situazioni ambientali’, essendo evidente, ad esempio, che ben diversa è l’ipotesi in cui la bevanda venga consegnata dal gestore del locale (o da un suo dipendente, cfr. ASN 201346334- RV 257563), da quella in cui sia lo stesso consumatore ad appropriarsene, prelevandola, come nel caso di cui alla ricordata sentenza, da un frigobar, ovvero dagli scaffali di un supermercato.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata nulla precisa in proposito. Pertanto,in ragione di tutto quanto premesso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame all’ufficio del giudice di pace il quale accerterà se la bevanda è stata prelevata dagli scaffali del negozio, quindi solo venduta, o è stata consegnata dal gestore,quindi somministrata, in quanto solo nella seconda ipotesi il gestore del negozio potrà essere condannato.
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