La madre che minaccia, ingiuria, umilia, il figlio per scopi vendicativi verso l”altro coniuge, commette il reato di maltrattamento verso i minori.
Una mamma ricorre contro la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria che l’aveva dichiarata colpevole del delitto di maltrattamenti in danno del figlio minorenne.
La Cassazione riconferma le valutazioni dei Giudici precedenti, con particolare riguardo alla personalità dei genitori del minore, che nelle relazioni dei consulenti psichiatra e psicologo vengono descritti come portati a "strumentalizzare i figli, usati nella crisi coniugale per scopi vendicativi nei confronti del coniuge"; riconferma, altresì, il diritto della parte civile al risarcimento del danno, per lo stato di disagio di cui soffre il minore.
La Suprema Corte penale, con la sentenza del 10 gennaio 2011 n. 250, precisa che sia la sentenza di primo grado che quella d’appello hanno tenuto conto della personalità, per aspetti diversi disturbata di entrambi i genitori della vittima, hanno ricostruito in base alle consulenze psicologiche e soprattutto alle testimonianze del minorenne offeso e dei suoi insegnanti i maltrattamenti realizzati mediante una pluralità e continuità di condotte vessatorie, fatte di ripetute violenze, minacce, ingiurie e umiliazioni sorrette da consapevole mala fede, sicuramente integranti il delitto di maltrattamenti e, infine, hanno accertato gli "effetti devastanti" prodotti da tali condotte sulla crescita del minore.
Le ragioni sostenute dalla mamma, dunque, non evidenziano lacune o illogicità della motivazione, ma esprimono dissenso nella valutazione della prova operata dai Giudici precedenti, chiedendo alla Corte di legittimità di procedere a una diversa interpretazione dei dati processuali, non consentita nel giudizio di Cassazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerata la colpa con cui ha determinato l’inammissibilità, ovvero la leggerezza con la quale ha proposto il ricorso, al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.