Il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), più noto in Italia come quello che ha introdotto la prima legge antistalking, riesce costantemente a far parlare di sè.
Argomento costantemente dibattuto negli ultimi tempi, sia nelle aule di giustizia che nell’opinione pubblica, il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), più noto in Italia come quello che ha introdotto la prima legge antistalking, riesce costantemente a far parlare di sé.
I dati sul fenomeno appaiono piuttosto contrastanti, se solo si vuole considerare che, a fronte dell’aumento quasi esponenziale delle denunce da parte di vittime e presunte tali, permane tuttora una costante incertezza applicativa, frutto purtroppo di una legge farraginosa e difficile, nella maggior parte dei casi, da rendere operativa nel caso concreto.
Le motivazioni per le quali il presunto stalker comincia a dar vita alla propria, molesta e talvolta letale attività persecutoria, sono le più svariate: rifiuto da parte di un ex, sia esso compagno/a che coniuge, amore ferito, addirittura risentimento morboso da parte dei propri vicini di casa.
Tuttavia, la letteratura in materia non sempre riesce a racchiudere, all’interno della classificazione dei propri casi di scuola, la multiforme varietà dei comportamenti umani che, pur se ab initio non tipizzati, possono dar vita a condotte penalmente rilevanti e tali, nei casi comprovato e specifici, da comportare l’adozione di una sentenza di condanna. Nel caso concreto, la signora F. si presentava allo studio del legale con un avviso relativo alla celebrazione, di li a poco, di un processo penale per il reato di cui all’art.612 bis originato da alcune querele, sporte in passato al proprio ex coniuge, con il quale era addirittura divorziata da diversi anni.
L’uomo, nonostante avesse fortemente voluto sia separazione che divorzio, aveva cominciato ad un tratto a sconnettere: seguiva la signora in ogni luogo, pretendeva di voler conoscere i suoi spostamenti, arrivava addirittura a fotografarla, con l’evidente scopo di munirsi di prove fotografiche da produrre in famigerati processi. Scavando all’interno dei rapporti familiari, appariva subito noto che il motivo di tale comportamento fosse la volontà, del resto mai negata, di conoscere ogni movimento del figlio minore, affidato alla madre in via privilegiata: l’ex coniuge, difatti, aveva abbracciato dopo il divorzio un particolare culto religioso, le cui regole ferree cozzavano contro l’educazione, libera e spensierata, impartitagli dalla madre.
Talvolta, specie in occasione di feste ed incontri musicali, cui partecipavano sia mamma che minore, l’uomo non aveva esitato a presentarsi all’improvviso, inveendo contro la giovane donna e pretendendo, pur senza alcun fondato motivo, che la stessa facesse ritorno a casa, non ritenendo tali occasioni ludiche consone ad un bambino della sua età. Il procedimento penale è attualmente in corso, ma la condotta dell’uomo, pur integrando a prima vista tutti gli estremi del reato di stalking, potrebbe non sfociare in una sentenza di condanna: la malcapitata donna, tra le altre, dovrebbe provare con idonea certificazione che le condotte dell’uomo, reiterate e prolungate nel tempo, l’hanno costretta a modificare le proprie abitudini di vita, facendone derivare uno stato di ansia e di paura che un medico, meglio ancora se uno specialista, dovrebbe certificare con idonea certificazione e relativa prescrizione.
(Fonte foto: Rete Internet)

