Il nostro ordinamento giuridico prevede tutta una serie di forme di garanzia nei confronti dei figli, minori e non, a prescindere dal fatto che questi siano nati all’interno di un’unione legalizzata.
Come è ben noto, il nostro ordinamento giuridico prevede tutta una serie di forme di garanzia nei confronti dei figli, minori e non, a prescindere dal fatto che questi siano nati all’interno di un’unione legalizzata come il matrimonio, parificando quasi del tutto i figli cosiddetti legittimi a quelli naturali.
Gli strumenti riconosciuti dal legislatore a tutela della prole, sia in sede civile che penale, hanno l’ovvia finalità di garantire a soggetti deboli, spesso non in grado di poter provvedere a se stessi, delle forme di protezione nonché di riconoscimento di diritti e legittimi interessi, la cui applicazione pratica può rivelarsi, in concreto, difficile e farraginosa.
I figli, spesso e volentieri, pagano il prezzo più alto nella fine delle relazioni: usati come vera e propria merce di scambio, spesso vengono lasciati al proprio destino ed alla cura dell’altro genitore da quello dei due che, per alterne vicende, decide di porre fine al legame sentimentale trascinando nell’oblio anche quello genitoriale, per sua natura invece indissolubile.
Purtroppo, in dinamiche del genere la legge lascia intravedere tutti i suoi buchi neri: sia dal punto di visita civile che penale, il genitore che “rischia” è solo quello che ha da perdere, essendo suo malgrado dotato di un reddito documentabile e, pertanto, aggredibile.
Per tutte le altre categorie di lavoratori, con redditi occulti e beni intestati a terzi, si apre in sostanza uno scenario di assoluta impunità, con casi in cui il genitore che abbandona colleziona condanne con la condizionale, che di fatto rimangono lettera morta.
Nel caso di specie, un giovane poco più che maggiorenne si è presentato allo studio del legale, allo scopo di continuare la azioni giudiziarie già intraprese dalla madre anni addietro: suo padre naturale, difatti, dopo la separazione ed il successivo divorzio, ha fatto perdere ogni traccia di sé, facendogli mancare la sua presenza, privandolo anche di una telefonata nelle occasioni ed, è inutile dirlo, omettendo di versare la somma minima prevista dal giudice civile a titolo di mantenimento.
Il giovane, che ha intenzione di intraprendere gli studi Universitari, grazie al sacrificio della madre e dei nonni, dovrà nel processo penale costituirsi parte civile contro suo padre, non essendo autosufficiente pur se maggiorenne e bisognevole, come per legge, di un contributo al proprio mantenimento ed a quello dei propri studi, chiedendo al giudice che procede la condanna del proprio padre al pagamento di una somma di denaro immediatamente esecutiva, cd. provvisionale, che possa ristorare in via diretta ed immediata anni ed anni di rinunce ed inutili attese.
(Fonte Foto:Rete Internet)

