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Per l’accattonaggio imposto ai minori non esiste una causa di giustificazione

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Non esiste tradizione culturale o rispetto di etnia: l’adulto che impone l’accattonaggio al minore commette reato. Odioso.

Per i genitori rom che costringono i bambini all’accattonaggio, non è invocabile la causa di giustificazione, secondo la quale, in considerazione delle millenarie tradizioni culturali dei popoli di etnia rom, cui appartengono i protagonisti della vicenda, l’accattonaggio assume il valore di un vero e proprio sistema di vita.

Il fatto
Un genitore rom veniva condannato per il reato di riduzione in schiavitù commesso in danno della figlia minore, per averla costretta non solo a chiedere l’elemosina, ma tenendola anche in uno stato di soggezione mediante violenza. Ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del suo difensore eccependo la erronea applicazione della legge penale, in quanto i risultati cui è pervenuta l’istruttoria dibattimentale non consentirebbero di ricondurre la condotta posta in essere dall’imputato al paradigma normativo del reato di riduzione in schiavitù. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, così ha statuito la Cassazione penale, sez. V, sentenza 28.09.2012 n° 37638.

Ed invero la corte territoriale, richiamando integralmente la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo grado, ha evidenziato come la minore di nazionalità rumena, in un lungo arco di tempo antecedente, sia stata sistematicamente e continuativamente costretta alla pratica umiliante dell’elemosina, finalizzata alla raccolta di somme di denaro, dalla stessa minore consegnate a fine giornata ai genitori, secondo gli ordini da essi stabiliti, in forza dello stato di soggezione permanente in cui si trovava, essendo obbligata a dedicarsi all’accattonaggio dalla mattina alla sera, dietro la minaccia e l’uso materiale della violenza nei suoi confronti da parte dell’attuale ricorrente, il quale, da un lato, abusava della posizione di potere che rivestiva sulla minore, dall’altro approfittava della condizione di evidente inferiorità, fisica e psichica, della ragazzina, che, all’epoca dei fatti aveva appena dieci anni.

Al riguardo si osserva che la previsione di cui all’art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) configura un reato di evento a forma vincolata in cui l’evento, consistente nello stato di soggezione continuativa finalizzata a costringere la vittima a svolgere date prestazioni e può essere ottenuto dall’agente alternativamente o congiuntamente, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità. Né appare fondato il rilievo difensivo, secondo il quale, in considerazione delle millenarie tradizioni culturali dei popoli di etnia rom, cui appartengono i protagonisti di questa triste vicenda, per le quali l’accattonaggio assume il valore di un vero e proprio sistema di vita, la condotta del ricorrente andrebbe ricondotta al paradigma normativo di cui all’art. 572, c.p.(maltrattamenti in famiglia, reato meno grave).

Più specificamente, gli argomenti in ordine alla prospettata possibilità di qualificare la condotta del ricorrente ai sensi dell’art. 572, c.p., non possono condividersi. Ed invero le condotte legalmente predeterminate che, alternativamente o congiuntamente, costituiscono la fattispecie criminosa di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù hanno tutte in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo, ed implicano per loro natura il maltrattamento del soggetto passivo, ai fini di sfruttamento economico, mentre il reato di maltrattamenti in famiglia, può, invece, ritenersi sussistente solo nel caso di assenza di una condizione di integrale asservimento ed esclusiva utilizzazione del minore ai fini di sfruttamento economico, e, cioè, quando la condotta illecita sia continuativa e cagioni al minore solo sofferenze morali e materiali (cfr. Cass., sez. V, 17.9.2008, n. 44516, V., rv. 242208).

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