È ormai acquisito il riconoscimento di una nozione ampia di danno non patrimoniale, inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e costituzionalmente protetti.
Una coppia convive da molti anni, hanno anche un bambino, per cui decidono di sposarsi. Improvvisamente, però, l’uomo abbandona l’abitazione nella quale viveva con la sua compagna ed inizia una nuova relazione sentimentale, rompendo così la promessa di matrimonio e lasciando la donna insieme al suo figlioletto, senza assistenza morale e materiale. Nonostante non ci fosse tra i due il vincolo coniugale, la donna lo denuncia per violazione degli obblighi familiari, per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali.
È bene chiarire che la famiglia non è un entità distinta rispetto ai soggetti che la compongono. Non si tratta, cioè, di un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche, poichè nessuna posizione giuridica è attribuita alla famiglia in quanto tale: gli interessi realizzati nella famiglia sono gli interessi delle persone che la compongono, per cui quando il legislatore parla delle esigenze della famiglia deve farsi riferimento alle esigenze dei suoi componenti complessivamente considerate.
La Costituzione dedica alla famiglia tre articoli: l’art.29, l’art.30 e l’art. 31. In particolare, accanto alla famiglia legittima fondata sul matrimonio è riconosciuta espressamente dall’art. 29 Cost., la famiglia di fatto, ovvero l’unione non consacrata in un vincolo matrimoniale ma basato sull’affetto e sulla reciproca osservanza dei doveri familiari, che abbia caratteristiche di serietà e stabilità. La tutela della convivenza di fatto è registrata, tra l’altro, in varie pronunce giurisprudenziali ed è funzionale alla necessità di porre rimedio a situazioni di disuguaglianza e alla conseguente necessità di rispettare il principio di eguale godimento di diritti fondamentali.
Tutto quanto sinora affermato è sto ripreso da due recenti pronunce della Corte di Cassazione. La Cassazione del 10 -4- 2012., n. 5652 ha affermato l’importanza del principio che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nel caso prospettato il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle figure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare l’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti. In questo caso, si può dar luogo ad un autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.
Da ultimo la Cassazione 15481/2013 nel ribadire il diritto al risarcimento del danno per violazione degli obblighi familiari a prescindere dal tipo di unione in cui tale lesione si è verificata, ne ha fatto discendere il logico corollario del riconoscimento della possibilità di accedere al gratuito patrocinio anche per il convivente.
La donna , quindi, non solo chiede, ma ottiene il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
(>Fonte foto: Rete internet)




